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NORMATIVA
Normativa nazionale - Ordinanze - Governo

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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2009 n. 3810
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009 e 3808 del 15 settembre 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto, in particolare, l'art. 2, commi 10 ed 11, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, che autorizza il Commissario delegato a procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate, anche individuando immobili non utilizzati, per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite;
Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 luglio 2009, n. 3797;
Tenuto conto che si rende necessario porre in essere, in termini di
somma urgenza, ogni azione utile per l'esecuzione degli interventi
finalizzati a consentire la rapida sistemazione delle persone le cui
abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai
competenti organi tecnici pubblici nelle more della ricostruzione o riparazione degli stessi;
Rilevato che nei territori dei Comuni colpiti dal sisma, come
individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile
2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, non é stata reperita sul libero
mercato un'offerta sufficiente a soddisfare le esigenze abitative
delle popolazioni le cui abitazioni sono risultate distrutte o
comunque inagibili per effetto del terremoto del 6 aprile 2009, e
cio' nonostante l'adozione della specifica ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 che ha favorito la locazione degli immobili liberi con l'assunzione a carico dello Stato dei relativi oneri;
Considerato che nel corso dei mesi di agosto e settembre dell'anno
2009 sono state effettuate sia la rilevazione dei fabbisogni
abitativi relativa al contesto emergenziale, sia accertamenti per la
individuazione di immobili liberi, suscettibili di formare oggetto di
provvedimenti di requisizione temporanea;
Considerato che ricorre la necessità pubblica e di assoluta
urgenza di fronteggiare l'emergenza abitativa riscontrata prima
dell'arrivo della stagione invernale e che occorre dunque provvedere alla requisizione di immobili di proprietà privata per
l'alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta senza tetto;
Considerato che l'affidamento di talune attività di supporto
funzionali alle predette requisizioni, quali la presa in possesso
degli immobili, la relativa gestione ed il servizio di manutenzione
straordinaria, nonché le attività solutorie delle relative
indennità deve essere effettuato con procedura di somma urgenza da parte del Commissario delegato, mediante l'individuazione di soggetto idoneo al tempestivo ed efficace svolgimento delle medesime;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:


Art. 1.
1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i moduli abitativi
provvisori, i moduli ad uso scolastico provvisori nonché i moduli
abitativi destinati ad una durevole utilizzazione realizzati ai sensi
dell'art. 2, della legge 24 giugno 2009, n. 77, ed ai sensi delle
ordinanze citate in premessa e le relative aree oggetto di occupazione o esproprio sono assegnati in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione.

Art. 2.
1. Per lo svolgimento delle attività di supporto alle requisizioni
di immobili, individuate nelle premesse, il Commissario delegato é
autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'art. 6, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, del fornitore di servizi incaricato dalla
Società di gestione del risparmio (SGR) del Fondo immobiliare
costituito per il reperimento di nuove costruzioni da destinare alla
locazione, ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, n. 3769. I relativi atti
di affidamento da parte del Commissario delegato sono soggetti a
valutazione di congruità da parte dell'Agenzia del territorio.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro
novecentomila, si provvede a valere sulle somme stanziate ai sensi
dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. La
quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio
di manutenzione straordinaria degli immobili é stimata in euro
quattrocentomila fino alla data del 31 dicembre 2010, e le relative
somme sono pertanto corrisposte a titolo di anticipazione.
3. Al fine di garantire la fruizione degli immobili oggetto di
requisizione da parte degli assegnatari i contratti relativi alle
utenze domestiche di fornitura di acqua, energia elettrica e gas
possono essere volturati agli assegnatari medesimi, anche in assenza del consenso dei titolari. I relativi oneri, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2009
Il Presidente: Berlusconi



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