IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provinciadell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009 e n. 3766 dell'8 maggio 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del 24 aprile 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Per l'adozione delle iniziative necessarie per l'organizzazione
del grande evento «Presidenza del Italiana del G8» di competenza del
Ministero degli affari esteri, il Commissario delegato, di cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 20 marzo 2009, n. 3629,é autorizzato a trasferire due milioni
di euro sulla contabilità speciale intestata al Capo della
delegazione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima
ordinanza, utilizzando allo scopo le risorse rivenienti dall'art. 2,
comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Per la prosecuzione delle attività di cui all'art. 4
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del
20 novembre 2007, il Commissario delegato di cui all'art. 1 della
medesima ordinanza,é autorizzato a trasferire due milioni di euro
sulla contabilità speciale n. 5124 aperta presso l'Ufficio Sherpa,
utilizzando allo scopo le risorse rivenienti dall'art. 2, comma 64,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per il compimento delle iniziative da porre in essere ai sensi
dell'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Commissario
delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni, provvede in deroga all'art. 26 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
1. Per assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative
necessarie per il superamento della situazione d'emergenza, con
riguardo al settore scolastico ed universitario, il Commissario
delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del dott.
Emanuele Fidora, Vice Capo di gabinetto del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. In particolare il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede
al coordinamento delle attività previste dal decreto-legge n. 39 del
2009 nella peculiare materia, anche con riferimento all'esigenza di
assicurare quanto necessario ai fini dell'avvio dell'anno scolastico
2009-2010 e la ripresa ed il funzionamento delle attività
universitarie nella città dell'Aquila.
3. Con successivo provvedimento verrà determinato il compenso da
riconoscere al soggetto attuatore di cui al comma 1 con oneri a
carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 3.
1. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza, i provvedimenti di spesa adottati dalla Direzione di
comando e controllo (DI.COMA.C.), istituita ai sensi dell'art. 1,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753/2009 per fronteggiare la prima emergenza connessa agli eventi
sismici del 6 aprile 2009, decadono ove non espressamente confermati dal Vice-Commissario competente in relazione alla materia trattata dalla funzione di controllo istituita presso la medesima Direzione.
2. Il sindaco dell'Aquila in qualità di soggetto attuatore ai
sensi dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009é autorizzato ad avvalersi
della società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. per gestire il
servizio di erogazione del contributo di autonoma sistemazione
di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 e degli
ulteriori benefici previsti dalle ordinanze di protezione civile, per
la realizzazione e gestione di una banca dati degli interventi
emergenziali, nonché per l'ordinata gestione dei rientri nelle
abitazioni in esito alle dichiarazioni di agibilità e delle
verifiche delle dichiarazioni di conformità degli impianti ad esse
correlati. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse
indicate nel comma 1, dell'art. 7 del decreto-legge n. 39 del 28
aprile 2009.
Art. 4.
1. In relazione alle accresciute esigenze amministrative
dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, connesse agli eventi sismici del 6 aprile 2009, il personale ivi in servizioé autorizzato ad effettuare prestazioni di
lavoro straordinario, fino al 31 dicembre 2009, oltre il limite
previsto dalla normativa vigente, fino ad un massimo di 30 ore
mensili pro capite.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a
valere sulle risorse presenti nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Art. 5.
1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3760/2009 il comma 1é sostituito dal seguente: «1. Ferme
restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza nelle
procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori,
servizi e forniture, per l'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge
del 28 aprile 2009 n. 39, il Commissario delegato può avvalersi
dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, per indicazioni e pareri nella selezione dei
concorrenti, nella predisposizione dei contratti e nella gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici».
Art. 6.
1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse
al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo ed
all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza,
il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministrié autorizzato ad implementare la dotazione
organica dell'Ufficio del Consigliere Giuridico del medesimo
Dipartimento nei termini di cui al presente articolo.
2. Il Consigliere Giuridicoé autorizzato ad avvalersi di tre
consulenti da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati
amministrativi o avvocati dello Stato, anche in posizione di fuori
ruolo, tenuti a svolgere la propria attività professionale presso la
sede del Commissario delegato.
3. Presso il Commissario delegatoé assegnato un contingente di
cinque unità di personale preposto all'Ufficio del Commissario
delegato appartenente alla pubblica amministrazione civile o
militare, da chiamare in posizione di comando ai sensi dell'art. 10,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
aprile 2009, n. 3755, e di cinque unità di personale individuate tra
quelle già in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile.
4. Ai tre consulenti di cui al comma 2é riconosciuta
un'indennità mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento
di missione, pari al 50% del trattamento economico in godimento.
5. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.
Art. 7.
1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico in ordine
alle attività di ricostruzione, il Presidente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblicié autorizzato a costituire una
Commissione di esperti che fornisce le proprie valutazioni.
2. Agli eventuali oneri si provvede a valere sugli importi
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma
5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
Art. 8.
1. Per la soluzione di particolari e specifiche problematiche di
natura tecnica, ed in particolare, per garantire la sicurezza delle
costruzioni pubbliche e private nell'ambito del processo di
ricostruzione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici e di cui al
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Commissario delegato,
nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 aprile 2009, può avvalersi del Servizio tecnico Centrale
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
2. A tal fine le funzioni di Direttore del Servizio tecnico
Centrale sono attribuite ad un soggetto a cui conferire un incarico
di dirigente generale ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211.
3. Al fine di compensare le spese derivanti dall'incremento di un
posto di funzione dirigenziale generale di cui al comma 2, sono resi
indisponibili due posti di dirigenti di seconda fascia nel quadro
della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, previsti nella tabella «A» del decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 con riguardo alla dotazione specifica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Art. 9.
1. In relazione alle esigenze funzionali della Struttura di cui
all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3629 del 20 novembre 2007, il Commissario delegato di cui
all'art. 1, comma 1, della medesima disposizione,é autorizzato a
conferire, per l'espletamento delle funzioni di soggetto attuatore di
cui al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, fino al 31 dicembre 2009, un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, ad un dirigente di prima fascia del ruolo speciale di
cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il
predetto incarico può essere svolto anche contemporaneamente ad
altro incarico di Commissario delegato di cui a specifica ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il comma 7 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009é soppresso.
Art. 10.
1. Per la realizzazione degli interventi di somma urgenza necessari
ad eliminare il pericolo di crollo, mediante la messa in atto di
opere provvisionali, della chiesa di San Marco nel comune
dell'Aquila, il Vice-Commissario delegato di cui all'art. 2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del
1° maggio 2009, provvede avvalendosi, in qualità di soggetto
attuatore, del Segretario Regionale ai lavori pubblici della regione
Veneto.
2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede alla realizzazione degli interventi avvalendosi di imprese locali abruzzesi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle
risorse finanziarie stanziate dalla delibera di Giunta della medesima
regione n. 1155 del 28 aprile 2009.
Art. 11.
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed
integrazioni sono aggiunte le seguenti disposizioni:
legge regionale n. 75 del 1995;
legge regionale n. 11 del 1993;
legge regionale n. 16 del 2003;
legge regionale n. 2 del 2005;
decreto del Ministro della solidarietà sociale n. 308 del 21
maggio 2001;
delibere della giunta regionale n. 361 del 16 maggio 2003 e n. 1230 del 12 dicembre 2001.
Art. 12.
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 2009, n. 3760, dopo il comma 7é aggiunto il
seguente:
«7-bis. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi,
che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla
conferenza di servizi di cui ai commi precedenti, in deroga all'art.
17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere
resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.».
Art. 13.
1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, avvalendosi del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, avvia un piano di microzonazione sismica
dei Comuni colpiti dagli eventi tellurici di cui in premessa. A tal
fine il Dipartimento della protezione civileé autorizzato ad
anticipare un contributo straordinario di euro 300.000,00 a carico
del Fondo della protezione civile. Per l'utilizzo di tale contributo
il predetto Istituto tiene apposita evidenza contabile, rendicontando
e documentando le spese effettivamente sostenute.
Art. 14.
1. Al fine di ottimizzare in un'ottica di contenimento della spesa
la capacità operativa della Struttura di Missione di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, anche
tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto-legge
28 aprile 2009 n. 39, la Struttura stessaé ricostituita, quale
Unità Tecnica di Missione operante presso il Segretariato Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui al
presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le sette unità di livello
dirigenziale non generale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 e all'art.
8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3663 del 19 marzo 2008, sono ridotte a sei, le venti unità di
personale di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 sono ridotte a
dieci, le dodici unità di personale di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007
sono ridotte a quattro. Per la definizione dei provvedimenti inerenti
alla gestione dei fondi stanziati, l'Unità tecnica di Missione può
avvalersi, nell'ambito delle economie di spesa realizzate ai sensi
del presente comma, della consulenza di una figura professionale dicomprovata esperienza nel settore.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2009
Il Presidente:
Berlusconi