Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarnoé stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2
ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004,
n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388
del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio
2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009 e n. 3746 del 12 marzo 2009;
Viste le note del Commissario delegato per l'emergenza
socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno del 29 aprile 2009, del presidente della regione Campania del 14 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento»
relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui
é stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009,
nel territorio delle isole Eolie e l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri, n. 3646 del 23 gennaio 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772
in data 19 maggio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 maggio 2009, con il qualeé stata istituita una Commissione di
garanzia per assicurare un continuo monitoraggio, anche
procedimentale, del programma di interventi sotto i diversi profili
contabili, amministrativi, giuridici e tecnici, ottimizzando il
collegamento fra il Comitato interministeriale ed il Comitato dei
garanti, da un lato, e l'Unità tecnica di missione, dall'altro;
Ritenuto opportuno, altresì, che ai componenti della suddetta
Commissione di garanzia sia attribuito un compenso, definito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che essi debbano
essere assistiti da non piu' di quattro unità di personale non
dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o
in posizione di comando da altre amministrazioni del comparto Ministeri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 luglio 2008, in cui si dispone che la «segreteria del Comitato e
il supporto tecnico-logistico alle sue attività sono assicurati dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Ritenuto, pertanto, di prevedere un figura di livello dirigenziale
generale che assicuri, per conto del Segretario generale, anche il
coordinamento amministrativo ed operativo tra l'Unità tecnica di
missione e le strutture delle altre Amministrazioni pubbliche di
tutte le attività connesse con le celebrazioni per il 150°
anniversario dell'Unità d'Italia, nonché l'attività consulenziale
a favore dell'Unita tecnica di missione come stabilito all'art. 14,
comma 2, dell'ordinanza n. 3772 del 19 maggio 2009;
Visto l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, n. 3764;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 gennaio 2009, con il qualeé stato dichiarato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento
dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e
nominato il Prefetto di Palermo Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
febbraio 2009, n. 3737 recante disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio della provincia di Palermo;
Vista la nota del Prefetto della città di Palermo del 2 giugno 2009;
Visti gli esiti della riunione del 10 giugno 2009 alla quale hanno
partecipato il Commissario delegato per l'emergenza smaltimento
rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo, i rappresentanti della regione Siciliana, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il presidente della SOGESID S.p.A.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel
territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi
del Mediterraneo», il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 dicembre 2005, recante l'estensione del
riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 e n. 3722 del 19 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota n. 62 in data 11 giugno 2009 del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3722 del 19 dicembre 2008;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il qualeé stato
prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 relativa al sistema tariffario
di conferimento dei rifiuti nella regione Campania;
Visto l'art. 2, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 concernente la
previsione di ulteriori misure di ristoro ambientale anche per i
Comuni confinanti con quelli che ospitano impianti funzionali alla
complessiva azione di gestione del servizio di smaltimento rifiuti;
Ritenuta, l'ineludibile esigenza di assicurare criteri piu'
rigorosi ai fini del riconoscimento dei contributi di cui alle
predette ordinanze di protezione civile, anche alla luce delle
sopravvenute previsioni normative, con particolare riferimento al
nuovo quadro impiantistico conseguentemente delineatosi;
Vista la nota del 9 giugno 2009 del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008, con il qualeé stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi
atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008,
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12
marzo 2009 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti
a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area
archeologica di Roma e provincia» e la richiesta dell'Ufficio di
gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di garantire la pronta disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi sulla rete fognaria del bacino idrografico del fiume Sarno ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3348/2004, la regione Campania concorre per un importo di euro 10 milioni sul finanziamento di euro 48 milioni posto a carico dell'A.T.O. n. 3 ai sensi della lettera f), del citato comma 1, dell'art. 10, che viene conseguentemente ridotto ad euro 38 milioni.
2. Agli oneri di cui al comma 1 la regione Campania provvede a
valere sulle risorse FAS 2000/2006, che sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. Al fine di consentire la celere realizzazione dei lavori di seconda fase dell'impianto di depurazione di Foce Sarno, il
Commissario delegatoé autorizzato a procedere all'aggiudicazione
del relativo appalto in deroga all'art. 57, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi oneri, stimati in euro 14 milioni, si provvede con le seguenti risorse:
euro 10 milioni a valere sulle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1 capitolo 7072, competenza
anno 2004, già trasferiti sulla contabilità speciale del
Commissario delegato;
euro 2,5 milioni a carico della regione Campania, a valere sulle
risorse FAS 2000/2006, da trasferire direttamente sulla contabilità
speciale intestata al Commissario delegato;
la rimanente somma a valere sulle economie del quadro economico
degli interventi di prima fase dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Foce Sarno.
Art. 2.
1. Al personale della delegazione di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modifiche, nonché ai dipendenti dei ruoli del Ministero degli affari esteri espressamente designati dal Soggetto attuatore e capo della delegazione per specifiche e temporanee attività, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006.
2. Le sopra citate indennità sono commisurate ai giorni di effettivo impiego nei territori del grande evento e comunque nei luoghi di svolgimento di attività ad esso correlate.
3. Ai relativi oneri si provvede a carico della contabilità speciale n. 5121 intestata al capo della delegazione.
Art. 3.
1. Il sindaco del comune di Lipari - funzionario delegato ai sensi
dell'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile 7 marzo 2003, n.
3266 e successive modifiche ed integrazionié nominato soggetto
attuatore per il completamento, la manutenzione ordinaria e
straordinaria e la gestione del molo situato nell'isola di Stromboli,
frazione di Ginostra.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, nonché
per quelle previste dall'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile
7 marzo 2003, n. 3266é autorizzata l'apertura di apposita
contabilità speciale intestata al predetto soggetto attuatore.
3. Allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza in atto
nel territorio delle isole Eolie all'art. 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come
modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile
19 marzo 2009, n. 3749, la frase «fino ad un massimo di due unità di personale dipendente»é sostituita dalla seguente «fino ad un
massimo di cinque unità di personale, anche dirigenziale,».
4. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749 la frase «50 ore di straordinario effettivamente reso»é sostituita dalla
seguente «50 ore di straordinario mensile effettivamente reso, in
deroga agli istituti contrattuali vigenti».
5. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749 la frase «due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con
personale tecnico»é sostituita dalla seguente «tre contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35
e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
6. All'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749é
aggiunto il seguente comma: «2. Il sindaco del comune di Lipari, al
fine di fronteggiare le accresciute esigenze derivanti dallo stato di
emergenza in atto, può stipulare contratti a tempo determinato
trimestrali e comunque per un periodo non superiore al 31 dicembre 2009 - nel limite massimo di 5 unità da destinare anche al controllo e alla vigilanza sulla corresponsione dei contributi di cui
all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza di protezione civile n.
3225/2002 - per implementare la dotazione organica del Corpo di
polizia municipale comunale. Per le medesime finalità il sindaco del
comune di Lipari avvia programmi di gemellaggio con altri Enti locali
per lo svolgimento di attività di protezione civile».
Art. 4.
1. Ai componenti della Commissione di garanzia di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2009é
attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
2. All'Unità tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 in data 19 maggio 2009, per il supporto alla Commissione di garanzia di cui al comma 1,é altresì assegnato un contingente di non piu' di cinque unità di
personale non dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri o in posizione di comando da altre Amministrazioni del
comparto Ministeri.
3. Al fine di assicurare l'attività consulenziale prevista all'art. 14, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, nonché il coordinamento
amministrativo e operativo tra le attività dell'Unità di cui al
comma 2 e quelle delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e delle altre Amministrazioni che svolgono funzioni connesse con le celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia, presso la stessa Unità opera, altresì, un dirigente con incarico di livello
dirigenziale generale, il quale risponde direttamente al Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato ai
sensi dell'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, anche in deroga ai limiti di età fissati dall'art. 33, comma
3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e comunque non oltre la
data del 31 dicembre 2011. Al predetto dirigente, il quale si avvale
del supporto tecnico e logistico dell'Unità,é assegnato un
collaboratore, nominato dal responsabile dell'Unità tecnica di
missione su proposta dello stesso dirigente, scelto tra personale
anche estraneo alla pubblica amministrazione con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa e con un compenso non
superiore a 18.000 euro annui lordi.
4. La copertura degli oneri derivanti dal presente articoloé assicurata dalle economie di spesa realizzate a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del
19 maggio 2009 e dalle risorse finanziarie già attribuite alla preesistente Struttura di missione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007.
Art. 5.
1. Il presidente della provincia di Bologna - Commissario delegato
per fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici che hanno
colpito alcuni comuni della provincia di Bologna il 14 settembre
2003,é autorizzato a versare le risorse residue di euro
2.477.465,60, disponibili sulla contabilità speciale al medesimo
intestata n. 3970 di posizione, al bilancio della provincia di
Bologna al fine di consentire ai soggetti attuatori il completamento
degli interventi previsti nel relativo programma di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n.
3464. Le risorse di cui trattasi sono versate in conto entrate
all'Amministrazione provinciale di Bologna che provvede ad iscriverle sui capitoli di spesa del proprio bilancio a tal fine utilizzabili.
2. Il presidente della provincia di Bologna, a seguito del
completamento degli interventi in questione, ove accerti eventuali
economie, provvede alla relativa restituzione, mediante versamento
sul conto corrente infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Art. 6.
1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a promuovere la sostenibilità ambientale del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del vertice G8, al fine di ridurre le emissioni
di anidride carbonica anche mediante l'adozione di misure compensative, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del
20 novembre 2007é autorizzato ad effettuare interventi di riforestazione sia sul territorio italiano che all'estero, da affidare ad imprese dotate di particolare esperienza in tale settore.
A tal fine gli interventi di riforestazione potranno essere effettuati anche su aree percorse dal fuoco, in deroga a quanto previsto dall'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353. Al relativo onere si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento del G8.
2. Il Commissario delegato di cui al comma 1, a decorrere dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza, provvede a definire
le modalità di accesso e di utilizzazione dei locali facenti parte
della Caserma Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo Giudice della Guardia di finanza ubicata nel comune dell'Aquila.
3. Al fine di garantire il regolare svolgimento del «grande evento»
relativo alla Presidenza Italiana del G8 nella città dell'Aquila,é
istituito un tavolo di coordinamento presieduto dal Commissario
delegato cui partecipano i vertici delle istituzioni coinvolte nella
gestione degli aspetti della sicurezza, della logistica e della
mobilità, che, in connessione con la sala operativa della questura
dell'Aquila, impartisce le direttive per l'immediata soluzione di
problematiche che possono limitare o impedire l'ordinato svolgimento del vertice.
Art. 7.
1. Al fine di assicurare gli indispensabili interventi urgenti
necessari al superamento dell'emergenza conseguente agli eventi
sismici del 6 aprile 2009 ed all'organizzazione del Grande Evento
della Presidenza Italiana del G8, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, le deroghe previste
all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 6 aprile 2009, n. 3753 ed all'art. 15 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2008, n. 3642,
si applicano anche alle acquisizioni effettuate nell'ambito dei
contratti in corso per la realizzazione del Sistema tecnologico
integrato di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze del
Dipartimento della protezione civile o dei connessi contratti di
natura complementare.
Art. 8.
1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 le parole: «l'ing. Fabio De
Santis» sono sostituite dalle parole «l'architetto Elisabetta
Fabbri».
2. Al Commissario delegato di cui al comma 1é attribuito un
compenso pari a quello spettante al direttore dei lavori del nuovo
Auditorium di Firenze, con oneri a carico delle risorse finanziarie
disponibili sulla contabilità speciale.
3. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 dopo il comma 1é aggiunto il seguente comma: «2. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla
presente ordinanza, i Commissari delegati possono richiedere
l'apertura di apposite contabilità speciali ai medesimi intestate».
Art. 9.
1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 maggio 2009, n. 3764é abrogata la seguente frase:
«sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri».
Art. 10.
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle operazioni di conferimento ed abbancamento dei rifiuti urbani presso la discarica
di Palermo - Bellolampo ed avviare i necessari interventi di
ampliamento e di messa in sicurezza della discarica stessa, la
regione Sicilianaé autorizzata a trasferire, sulla contabilità
speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza nel
settore dello smaltimento rifiuti nel territorio della provincia di
Palermo, la somma di euro 4.500.000,00, a valere sui Fondi per la
programmazione operativa regionale - periodo 2007-2013, obiettivo
specifico 2.4 - linee di intervento 244 e 241.
Art. 11.
1. Al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco impiegato nella gestione della situazione di criticità nella
raccolta dei rifiuti nella città di Palermo nel periodo dal 2 giugno
all'8 giugno 2009, sono corrisposte, fino a 70 ore di lavoro
straordinario mensile effettivamente reso, oltre i limiti previsti
dalla normativa vigente.
2. Al personale delle Forze armate appartenente al IV Reggimento
Guastatori del II FOD dell'Esercito italiano impiegato per garantire
il corretto funzionamento del complessivo ciclo di gestione dei
rifiuti nella città di Palermo nel periodo dal 2 giugno all'8 giugno
2009,é attribuita una speciale indennità operativa mensile
onnicomprensiva forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario diurno, sostitutiva del compenso
forfettario d'impiego, del compenso forfettario di guardia, del
compenso per lavoro straordinario e dell'indennità di marcia,
commisurata ai giorni di effettivo impiego, in relazione al grado o
qualifica rivestiti.
3. Agli oneri derivanti dall'impiego del personale di cui ai commi
1 e 2 e dall'utilizzo dei mezzi e materiali occorrenti si provvede a
valere sul Fondo nazionale della protezione civile.
Art. 12.
1. Agli stranieri che faranno ingresso in Italia, per partecipare
ai XVI Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009, muniti di visto
d'ingresso per «gara sportiva» denominata XVI Giochi del
Mediterraneo, e ai giornalisti con visto d'ingresso per missione, si
applica la disciplina prevista dall'art. 1 della legge 28 maggio
2007, n. 68.
Art. 13.
1. Al personale appartenente alla Forze armate ed alle Forze di
polizia impiegato su richiesta del Commissario delegato di cui
all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, ovvero del Soggetto Attuatore di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, per prestazioni di lavoro straordinario in relazione alle esigenze correlate al grande evento della presidenza italiana del G8, nel periodo dal 13 giugno al 13 luglio 2009, possono essere corrisposte fino a 100 ore di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Al predetto personale, ove non residente nella regione Abruzzo,é corrisposto il trattamento economico di missione dal luogo di residenza. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse disponibili al Commissario delegato per
l'organizzazione del G8 ed anticipati dalle Amministrazioni di
appartenenza del personale di che trattasi.
Art. 14.
1. Il personale militare delle Forze armate non appartenente
all'Arma dei carabinieri posto a disposizione dei Prefetti delle
province interessate per le esigenze di pubblica sicurezza, connesse
allo svolgimento del Vertice G8 di cui all'art. 17 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, agisce con le funzioni di cui all'art. 7-bis,
comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2009, n. 125. Si applicano le
altre disposizioni contenute nel medesimo art. 7-bis, comma 3, del
decreto-legge n. 92/2008 sopra citato.
Art. 15.
1. All'art. 3, comma 16-bis dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo le parole:
«Gli incarichi» sono inserite le seguenti «dirigenziali nonché
quelli» e le parole «Coordinamento attività Dipartimento protezione
civile e rapporti enti territoriali, e Comunicazione» sono soppresse
e dopo le parole «della presente ordinanza.» sono inserite le
seguenti: «L'assegnazione del personale non dirigenziale già
impiegato, a qualsiasi titolo, nell'ambito delle Missioni sopra
richiamate cessa ove non confermata con provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-finanziaria entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Le medesime disposizioni si applicano al personale dirigenziale e non
dirigenziale o titolare di incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa già conferiti presso le soppresse Missioni “Coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali”, e “Comunicazione”, sulla base di provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-legale.».
Art. 16.
1. Al fine di uniformare la disciplina dei contributi a favore dei
comuni sede di aree, siti ed impianti, funzionali al complessivo
ciclo di smaltimento dei rifiuti e di adeguarla alle mutate modalità
e condizioni dell'attività di gestione dei rifiuti, con particolare
riferimento all'impiantistica caratterizzante il ciclo medesimo, il
comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005é sostituito dal seguente: «4.
A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa, il
Sottosegretario di Stato, prescindendo dal codice (CER) attribuito ai
rifiuti, provvede a riconoscere un contributo in favore dei comuni
sede di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti pari ad euro
0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei
comuni sede di impianti di termovalorizzazione pari ad euro 0,0052
per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede
di discarica pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto
conferito. Il Sottosegretario di Stato provvede, altresì, a
riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di siti di
stoccaggio di rifiuti pari ad euro 0,0026 per ogni chilogrammo di
rifiuto conferito, nonché un contributo ai comuni sede di impianti
di trasferenza di rifiuti raccolti a monte degli impianti di
selezione e trattamento o di discarica, abbancati per il tempo
strettamente necessario a consentire l'attività di trasporto degli
stessi verso i siti finali di recupero o smaltimento, pari ad euro
0,0013 per chilogrammo di rifiuto conferito.».
2. Il comma 6 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 cosi come
sostituito dal comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006é sostituito dal
seguente: «6. In considerazione della vicinanza delle aree, siti ed
impianti di cui al comma precedente ai centri abitati dei comuni
limitrofi a quelli sede degli stessi, il Sottosegretario di Stato, a
valere sugli importi incassati per la tariffa di cui all'art. 3,
comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3479 del 14 dicembre 2005,é autorizzato a riconoscere ai comuni
confinanti con quelli che ospitano le predette aree, siti ed impianti
un contributo, nella misura massima di euro 0,001 per chilogrammo di rifiuto conferito presso l'impianto insistente nel comune limitrofo,
che verrà riconosciuto, in ragione della tipologia dell'impianto e
della distanza dello stesso dal centro abitato del contiguo comune,
secondo criteri di classificazione che saranno puntualmente definiti
con provvedimento del capo della Missione aree, siti ed impianti».
Art. 17.
1. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008 le parole «il dott. Alfredo Mantici, Direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite con le seguenti parole «dott.ssa Adriana Volpini, dirigente dei ruoli del Dipartimento della protezione
civile».
Art. 18.
1. Al fine di assicurare la necessaria omogeneità ed unitarietà
degli interventi straordinari finalizzati al superamento del contesto
emergenziale in atto nelle aree archeologiche di Roma, e
limitatamente alla porzione in consegna al Ministero per i beni e le
attività culturali, nonché ai correlati vincoli e condizioni, le
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, si applicano anche al compendio costituito dal Monumento a Vittorio Emanuele II.
2. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, le parole «percentuale dello
0,5%» sono sostituite dalle parole «percentuale dell'1%».
Art. 19.
1. Nell'ambito delle situazioni emergenziali in atto nel territorio
nazionale ai dipendenti del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamati a svolgere le
funzioni di cui all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, i compensi ivi
previsti sono ridotti al 50%.
Art. 20.
1. Il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, per l'espletamento delle iniziative previste
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del
30 aprile 2009,é autorizzato ad avvalersi di due unità di
personale, comandato anche appartenente alle Amministrazioni
regionali previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente
normativa in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori
previsti dall'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2009
Il Presidente: Berlusconi