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NORMATIVA
Normativa nazionale - Ordinanze - Governo

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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009 n. 3782
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009
 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27
dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Vista la richiesta n. 119 del 19 maggio 2009 del vice Commissario
delegato per il patrimonio culturale e il recupero dei beni artistici;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera q), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39;
Vista la nota del 29 maggio 2009 del Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la nota del 27 maggio 2009 del presidente dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas;
Vista la nota del 26 maggio 2009 del presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;


Dispone:


Art. 1.
1. Il vice Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009
provvede al censimento ed alla archiviazione dei dati relativi ai
danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale e coadiuva
il presidente della regione Abruzzo nella predisposizione ed
attuazione del piano degli interventi di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39.
2. Il Vice Commissario delegato per la realizzazione delle
attività di competenza si avvale della collaborazione dei sindaci
soggetti attuatori di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009.


Art. 2.
1. Per l'anno 2009, l'incremento del fondo transitorio di
accompagnamento di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari a 40 milioni di euro, assegnato alla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in funzione
dell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari affidata
al Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,é erogato alla regione Abruzzo previa presentazione, da parte del Commissario ad acta, di un programma operativo per affrontare le ulteriori difficoltà causate dagli eventi sismici, da approvarsi da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 3.
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni:
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 120;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 26, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4;
legge regionale n. 138 del 1996;
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
articoli 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 31 e
32.


Art. 4.
1. In attesa della riparazione degli immobili siti nel territorio
del comune de L'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile
2009, al fine di consentire la continuità delle attività di propria
competenza l'Agenzia delle entrateé autorizzata ad acquisire in
locazione strutture prefabbricate nelle quali collocare
temporaneamente i propri Uffici. Al relativo onere, valutato nel
complessivo limite di € 1.100.000,00 per il biennio 2009-2010,
si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39. L'Agenzia delle entrateé
autorizzata ad anticipare le occorrenti risorse finanziarie a carico
delle proprie disponibilità di bilancio. L'Agenzia delle entrate
provvede ai sensi dell'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.


Art. 5.
1. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma e di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con
provvedimento adottato dal Commissario delegato, acquisita l'intesa
con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabilite
misure volte alla riduzione dell'importo delle tariffe e degli oneri
di sistema per un triennio, nonché le modalità di rateizzazione del
pagamento dei corrispettivi per le suddette forniture.
2. All'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, le parole «per due mesi», sono sostituite dalle seguenti «per otto mesi».


Art. 6.
1. Il Commissario delegatoé autorizzato a rimborsare alla regione
Abruzzo, alle Forze armate e alle Amministrazioni dello Stato le
spese sostenute per il trasporto della popolazione alloggiata nelle
località della costa abruzzese colpita dagli eventi sismici del 6
aprile 2009 nei luoghi di residenza, in occasione delle elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009.
2. Le spese di cui al comma 1 debitamente documentate, sono
trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.


Art. 7.
1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, e successive
modifiche ed integrazioni, le parole «31 maggio 2009» sono sostituite dalle seguenti «31 luglio 2009».
2. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, le parole «31 maggio 2009», sono sostituite dalle seguenti «31 luglio 2009».
3. Al comma 1 dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dopo le parole «dai
comuni individuati ai sensi dell'art. 1Ȏ aggiunto il seguente
periodo «nonché dai comuni situati nei territori di cui all'art. 1,
comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39».
4. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, dopo le parole
«edifici pubblici» sono aggiunte le parole «e privati».
5. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, dopo le parole
«eventi sismici del 6 aprile 2009»é aggiunto il seguente periodo
«nonché presso le strutture, gli edifici e le aree comunque
utilizzati per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi».
6. Al comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come
modificato rispettivamente dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, dall'art. 7
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del
19 maggio 2009, le parole «comprovato da apposita perizia giurata» sono soppresse.
7. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 dopo il comma 8é aggiunto il seguente:
«9. I sindaci di cui al comma 3 provvedono, altresì, a ratificare
con proprio provvedimento l'accordo avente ad oggetto la locazione
temporanea di immobili sottoscritto dai soggetti di cui al comma 2,
alle stesse condizioni previste ai commi 4, 5, 6 ed 8».
8. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dopo il comma 2é aggiunto il seguente:
«2-bis Per le medesime finalità di cui al comma 1, i sindaci dei
comuni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, i cui territori sono ricompresi nelle aree di competenza dei
“Centri Operativi Misti” costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009
e n. 8 del 29 maggio 2009, sono autorizzati a stipulare un contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza 31 dicembre 2009 con oneri a carico delle risorse ad essi attribuite per
fronteggiare l'emergenza».
9. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3763 dell'8 maggio 2009 le parole «la verifica delle
agibilità e » sono così sostituite «assicurare l'accesso e, ove
necessario,».
10. In ragione delle mutate esigenze operative il capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della
Difesa civile del Ministero dell'interno provvede alla riduzione del
contingente di personale del Corpo dei vigili del fuoco attualmente
impiegato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie
al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009.
11. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, le unità di
personale dei vigili del fuoco che proseguono nelle iniziative di cui
al comma 10 sono autorizzate ad effettuare, fino al 31 dicembre 2009,
prestazioni di lavoro straordinario, in deroga alla vigente
normativa, nel limite massimo di 150 ore mensili procapite.


Art. 8.
1. Per il compimento delle iniziative da porre in essere per il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 che avrà luogo nei
giorni dall'8 al 10 luglio 2009, nel territorio della città di L'Aquila, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Compartimento Anas dell'Aquila per la realizzazione di interventi urgenti relativi alla viabilità.
2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede con i poteri di
cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 9.
1. Per assicurare la ripresa del tessuto socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, i termini stabiliti dagli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2008, concernente la determinazione della misura del contributo dovuto dalle società cooperative ubicate nei territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono prorogati di dodici mesi.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il versamento della
quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società
cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, ubicate nei territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° dicembre 2004,é
differito di dodici mesi.


Art. 10.
1. Per consentire il piu' efficiente espletamento delle attività
istruttorie di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3771/2009, nell'ambito dell'Ufficio
amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile e
con personale appartenente allo stesso,é istituita una apposita
struttura temporanea di missione operante a L'Aquila.
2. L' incarico di capo della struttura di missione di cui al comma
1 costituisce incarico dirigenziale di seconda fascia e può essere
conferito dal capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'art. 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti, sino
al termine dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e comunque non oltre la
conclusione delle attività di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. La retribuzione di posizione,
legata allo specifico incarico di capo della struttura di missione,
anche tenuto conto della rilevanza delle attività assegnate e della
temporaneità dell'incarico,é determinata in relazione all'importo
corrispondente alla fascia «A» di cui al provvedimento di graduazione delle strutture dirigenziali del Dipartimento. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.


Art. 11.
1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779
del 6 giugno 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 6, le parole «, comunque comprensive di IVA,»
sono soppresse;
b) all'art. 2, comma 7, le parole «utilizzando il modulo approvato
con decreto del direttore della medesima Agenzia», sono sostituite
dalle seguenti: «sulla base delle modalità definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia»;
c) all'art. 3:
1) comma 3, le parole «dell'imposta sul reddito delle persone fisiche», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «delle
imposte sui redditi» e le parole «sul reddito dovuta» sono sostituite
dalla seguente: «netta»;
2) comma 6, dopo la parola «opera»é inserita la seguente:
«automaticamente»;
3) comma 7, dopo la parola «vincolato» sono inserite le seguenti:
«ed infruttifero»;
4) comma 8:
a) primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nella presente ordinanza»;
b) secondo periodo la parola «stipulazione»é sostituita dalla seguente: «stipula»;
c) terzo periodo dopo le parole «anche con l'intervento dei sostituti di imposta» sono aggiunte le seguenti: «e dei soggetti finanziatori»;
d) quinto periodo dopo le parole «l'ammontare a ciascuno spettante» sono aggiunte le seguenti: «, l'importo della singola
rata» e dopo le parole «all'Agenzia delle entrate,» sono inserite le
seguenti: «con modalità telematiche,»;
d) all'art. 4, comma 1, ultimo periodo le parole: «all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia delle Entrate e all'istituto bancario che ha concesso il
finanziamento agevolato».



Art. 12.



1. Il Dipartimento della protezione civileé autorizzato ad acquisire donazioni finalizzate ad assicurare sistemazione alloggiativa temporanea, in tutto o in parte, a particolari categorie
di cittadini, attraverso moduli abitativi da realizzare con le modalità e le procedure di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, stipulando allo scopo appositi protocolli d'intesa con i soggetti donatori.


Art. 13.
1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009é autorizzato a realizzare
gli interventi necessari ad assicurare il collegamento delle aree
destinate alla realizzazione dei moduli abitativi di cui all'art. 2
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con le reti infrastrutturali
utilizzate per l'erogazione dei servizi essenziali. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, in quanto costitutivamente accedenti alle relative finalità, rientrano nell'ambito di operatività dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 13, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.


Art. 14.
1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sono
autorizzate ad effettuare specifici interventi volti a contribuire
alla realizzazione di nuovi edifici o complessi da edificare, nonché
alla riparazione o ricostruzione di quelli esistenti ed alla
sistemazione del territorio, anche mettendo a disposizione proprie
risorse finanziarie, nonché eventuali proventi derivanti da
donazioni od altre fonti di finanziamento all'uopo destinate, nel
quadro di una pianificazione definita dal Commissario delegato -
Presidente della regione Abruzzo per assicurare il sollecito ritorno
a condizioni di normalità della vita delle popolazioni colpite dal
sisma nella Regione Abruzzo. Per le finalità di cui al presente
articolo il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 provvede, su proposta dei
presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano interessate, alla nomina di Soggetti Attuatori, che si
avvalgono per la realizzazione degli interventi dei poteri e delle
procedure indicate dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottate per fronteggiare l'emergenza e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.


Art. 15.
1. Al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2009-2010 nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nei territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/2009, che risultino danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 29 aprile 2009, n. 39, predispone, d'intesa con il presidente della provincia di L'Aquila ed i sindaci dei comuni interessati, un programma-stralcio di interventi urgenti da realizzare sulla base delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il presidente
della Regione Abruzzo - Commissario delegato si avvale del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche che, quale soggetto attuatore,é autorizzato a derogare all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'art. 61, commi 7-bis e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 1, comma 10-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e all'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 20 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dall'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al
finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. Le predette somme sono trasferite ad apposita contabilità speciale da istituire presso la Tesoreria dello Stato di L'Aquila in favore del competente Provveditore interregionale alle opere pubbliche, che opera quale soggetto attuatore degli interventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2009
Il Presidente: Berlusconi



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