IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009 n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009 e n. 3814 del 2 ottobre 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Ravvisata l'esigenza di integrare il novero delle disposizioni
suscettibili di deroga da parte del commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, al fine di evitare aggravi procedurali e carichi di lavoro insostenibili
per la struttura commissariale, tenuto conto dell'elevato numero di procedimenti amministrativi gravanti sulla medesima struttura, le cui risorse devono essere indirizzate prioritariamente alla gestione della situazione emergenziale in atto;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 con cui si
dispongono misure urgenti per lo stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni;
Visti gli articoli 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, 19 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797;
Di concerto il Ministro dell'ambiente e per la tutela del
territorio e del mare per quanto concerne le disposizioni in materia
di stoccaggio provvisorio di rifiuti e sentito l'ISPRA;
Vista la nota del 21 settembre 2009 del commissario straordinario
della Croce Rossa Italiana;
Vista la nota del 25 settembre 2009 del Ministero dell'interno;
Vista la nota del 28 settembre 2009 del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la
Sardegna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1.
1. L'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 é soppresso e sostituito dal
seguente: «I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la
riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009,
rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo
del 2% della somma ammessa a contributo.».
Art. 2.
1. In ragione del protrarsi delle attività di soccorso necessarie
al superamento dell'emergenza recata dall'evento sismico in Abruzzo, il termine del 30 settembre 2009 previsto all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 é prorogato al 31 dicembre 2009. Ai relativi oneri si continua a provvedere a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana.
Art. 3.
1. Al fine di fronteggiare le particolari problematiche organizzative connesse con la durata straordinaria delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazioni colpite dall'Abruzzo, il limite massimo di 180 giorni nell'anno previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, puo' essere elevato a 240 giorni, previa autorizzazione nominativa da parte del Dipartimento della protezione civile. La richiesta di superamento del limite di 180 giorni deve essere formulata dall'organizzazione di appartenenza del volontario interessato e deve essere adeguatamente motivata con particolare riferimento ad esigenze connesse con la diretta responsabilità di aspetti organizzativi o logistici che rendono problematica un'eventuale sostituzione con altro soggetto idoneo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro
300.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 4.
1. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 aprile 2009, n. 3757, dopo le parole: «direzione
lavori,» é aggiunto il seguente periodo: «e alla assegnazione dei
predetti moduli e degli appartamenti alla popolazione».
2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche ed
integrazioni, le parole: «puo' avvalersi, in qualità di soggetto
attuatore, delle medesime Aziende» sono sostituite dalle seguenti
parole: «e il sindaco dell'Aquila possono avvalersi, in qualità di
soggetto attuatore, del Provveditore interregionale alle opere
pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna».
Art. 5.
1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3769 del 2009 le parole: «nel territorio abruzzese»
sono sostituite dalle seguenti parole: «nel territorio della provincia di residenza o di domicilio».
2. Nell'ambito delle trenta unità di personale previste dall'art.
7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3803 del 15 agosto 2009 il sindaco dell'Aquila puo' stipulare
tredici contratti di collaborazione coordinata e continuativa sulla
base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga agli articoli 7
e 53 del decreto legislativo n. 165/2001, all'art. 1, comma 1180,
della legge n. 296/2006, ed all'art. 3, comma 54, della legge n.
244/2007.
3. All'art. 3, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 le parole: «nel limite
massimo di ottanta unità» sono soppresse.
4. Nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma
2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808
del 15 settembre 2009, il comune dell'Aquila é autorizzato a
rimborsare le spese di lavoro straordinario sostenute dal personale
del predetto comune nella fasi di prima emergenza.
Art. 6.
1. Il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, per l'espletamento delle
iniziative poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, é altresì autorizzato a derogare all'art. 120
del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni e integrazioni nonché agli articoli 13 e 22 del decreto del presidente della giunta della regione Abruzzo n. 3 del 13 agosto 2007.
Art. 7.
1. L'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3810/2009 é sostituito dal seguente:
«1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i moduli
abitativi provvisori e i moduli abitativi destinati ad una durevole
utilizzazione realizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno
2009, n. 77 ed ai sensi delle ordinanze citate in premessa e le
relative aree oggetto di occupazione o esproprio sono assegnati in
proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori gli stessi
moduli sono stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione.
2. I moduli ad uso scolastico provvisori e le aree di sedime sulle
quali gli stessi insistono, sono assegnati in proprietà a titolo
gratuito, in ragione della pertinente normativa in materia di
proprietà edilizia adibita ad uso scolastico, ai comuni o alle
amministrazioni provinciali nei cui territori gli stessi moduli sono
stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione».
2. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3790/2009 le parole «in favore dei comuni
interessati» sono sostituite dalle seguenti «in favore dei comuni o
delle amministrazioni provinciali interessate».
Art. 8.
1. In considerazione della necessità di reperire in termini di
somma urgenza una sistemazione provvisoria ai nuclei familiari
stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unità
immobiliari classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa
e ancora non alloggiati o anche di altri nuclei familiari, privi di
una abitazione, che presentano particolari problemi economici,
sanitari e familiari oppure degli studenti universitari che
necessitano di un alloggio per potere proseguire il corso di laurea,
nelle more del completamento dell'istruttoria delle domande di
contributo o delle necessarie verifiche tecniche da parte dei comuni
competenti e della conseguente realizzazione delle opere di
riparazione necessarie, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1,
comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753 del 6 aprile 2009, il sindaco del comune di L'Aquila é
autorizzato a ricevere e ad accettare le proposte avanzate per la
messa a disposizione, anche a titolo di locazione, di 500 case
mobili. A tal fine il sindaco provvede ad assicurare la necessaria
pubblicità alle presenti disposizioni attraverso avvisi da
pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale e locale, assegnando
il termine di sette giorni per la presentazione delle offerte. Nel
caso in cui il numero delle case mobili offerte ecceda quello sopra
indicato, il sindaco procede ad un esame comparativo delle proposte ricevute. Le proposte possono prevedere anche la messa a disposizione dei terreni occorrenti per l'insediamento delle case mobili.
2. Il sindaco del comune di L'Aquila individua le aree necessarie
per l'insediamento delle case mobili anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, tenuto conto della temporaneità degli
interventi e del prevalente interesse pubblico per una adeguata
sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari privi di abitazione.
3. Il sindaco provvede ad assegnare le case mobili ai nuclei
familiari aventi titolo, secondo criteri di priorità dallo stesso
previamente definiti con proprio provvedimento.
4. L'assegnazione di cui al comma 3 determina la decadenza del
contributo di autonoma sistemazione nonché del diritto a beneficiare dell'ospitalità gratuita presso strutture alloggiative reperite dal commissario delegato.
5. Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione
degli interventi eventualmente occorrenti per l'urbanizzazione
primaria delle aree di cui al comma 2 il sindaco di L'Aquila si
avvale del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il
Lazio, Abruzzo e Sardegna, che puo' provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai soggetti che mettano a disposizione le case mobili é corrisposto, per ogni giornata di permanenza nelle medesime di
ciascun componente del nucleo familiare, un corrispettivo la cui
misura é determinata dal sindaco entro il limite dei prezzi
giornalieri definiti per i campeggi e villaggi turistici senza
ristorazione nella delibera n. 547 del 28 settembre 2009 così come
modificata dalla delibera n. 582 del 12 ottobre 2009 della giunta
della regione Abruzzo.
7. I rapporti tra i soggetti di cui al comma 6 ed il comune di
L'Aquila sono disciplinati da apposite convenzioni nell'ambito delle
quali é tra l'altro determinato il periodo temporale di validità e
l'impegno dei medesimi soggetti a procedere al progressivo ritiro
delle case mobili a seguito della comunicazione del sindaco del
rilascio delle stesse e della inesistenza di altri nuclei familiari
interessati.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede nel limite massimo di euro 40.000.000,00 a carico dell'art.
7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 9.
1. Al fine di procedere ai necessari ed urgenti lavori di ripristino degli immobili sede della Questura di L'Aquila, gravemente danneggiata e resa inagibile dagli eventi sismici del 6 aprile 2009,
il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, che provvede con le deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2009, n. 3808.
2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi di
cui al comma 1, valutati in euro 4 milioni, si provvede a valere
sulle risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24
giugno 2009, n. 77. Le risorse di cui al presente comma saranno
assegnate al Dipartimento per la protezione civile per il successivo
trasferimento sulla contabilità speciale 5349 intestata al Provveditore di cui al medesimo comma 1 ed aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di l'Aquila.
Art. 10.
1. All'art. 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797, dopo le parole:
«deposito temporaneo» sono aggiunte le seguenti: «, o stoccaggio
provvisorio,». Al medesimo comma, dopo le parole: «allestimento dei siti» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le occorrenti opere viarie».
2. Ferme restando le deroghe già previste alla vigente normativa,
in relazione agli interventi previsti dall'art. 19 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797 il
Commissario delegato é altresì autorizzato a derogare all'art. 208
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
ed integrazioni.
3. Agli interventi previsti dal presente articolo si procede con i
poteri e le procedure, in quanto applicabili, di cui all'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
2009, n. 3760 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11.
1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori
esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione
Abruzzo, il termine del 30 settembre 2009, previsto dall'art. 6,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3784 del 25 giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni é differito al 31 dicembre 2009.
Art. 12.
1. Il contributo a titolo provvisorio di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, anche con la modalità del finanziamento agevolato,é concesso in via di anticipazione nel limite del 25% dell'importorichiesto e, comunque, fino al limite massimo di euro 20.000. Lespese effettuate con l'anticipazione corrisposta ai sensi delpresente articolo, ferma restando la rendicontazione dovuta sul
contributo o sul finanziamento complessivamente erogato, dovranno
essere documentate con le fatture relative agli stati di avanzamento
dei lavori.
Art. 13.
1. In deroga all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 61, comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i compensi da
attribuire per i collaudi tecnico-amministrativi delle abitazioni
realizzate nell'ambito del «Progetto C.A.S.E.» di cui all'art. 2 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 nonché dei moduli abitativi
provvisori (M.A.P.) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio
(M.U.S.P.), sono determinati in misura forfettaria, con decreto del
capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite dello 0,3
per cento dell'importo totale dei lavori e comunque nella misura
complessiva di cui all'art. 61, comma 7-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
Art. 14.
1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 dopo le parole:
«amministratore del condominio» sono inserite le seguenti parole: «infavore del condominio».
2. L'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 é
così sostituito: «L'importo del contributo o del finanziamento
dovuto al singolo proprietario ai sensi dell'art. 1 é diminuito, ove
questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti
comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà
individuale, del contributo o del finanziamento concesso al
rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio».
Art. 15.
1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole:
«amministratore del condominio» sono inserite le seguenti parole: «infavore del condominio».
2. Dopo il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 é aggiunto il
seguente comma: «5-bis. L'importo del contributo o del finanziamentodovuto al singolo proprietario ai sensi del presente articolo édiminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali osulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della
proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso
al rappresentante della comunione o all'amministratore del
condominio».
Art. 16.
1. I contributi previsti, anche con la modalità del finanziamento
agevolato, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del
9 luglio 2009 sono comprensivi delle spese concernenti le pertinenze.
Art. 17.
1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3803
del 15 agosto 2009, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«2. La richiesta dei contributi di cui alle ordinanze citate al
comma 1, anche con la modalità del finanziamento agevolato, é
effettuata dal legale rappresentante, ed i relativi contributi sono
riconosciuti in favore della cooperativa edilizia a proprietà
indivisa nell'interesse dei soci assegnatari.
3. Il legale rappresentante della società cooperativa a proprietà
indivisa é tenuto a gestire e rendicontare in modo analitico, con
contabilità separata le spese sostenute».
Art. 18.
1. Al comma 6 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, dopo le parole: «di
cui alla presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti parole: «, ed
alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del
3 settembre 2009, art. 2, comma 1, e n. 3803 del 15 agosto 2009, art.4,».
2. Al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: «di
cui alla presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti parole: «ed
alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del
3 settembre 2009, art. 2, comma 1, e n. 3803 del 15 agosto 2009, art.4,».
Art. 19.
1. In relazione alle domande di contributo e di finanziamento
agevolato presentate, le autorità competenti effettuano il
monitoraggio delle richieste, anche al fine di evitare duplicazioni
tra i contributi concessi ai singoli ed i contributi concessi ai
condomini o società di cui gli stessi fanno parte. La domanda
presentata dal rappresentante designato dai proprietari di unità
immobiliari appartenenti allo stesso edificio non costituto in
condominio, dall'amministratore del condominio e dal rappresentante legale della società operativa a proprietà indivisa deve indicare i singoli soggetti interessati.
Art. 20.
1. In considerazione delle finalità etiche perseguite per alleviare il disagio abitativo determinato dal sisma del 6 aprile 2009, la Società Fintecna S.p.A., é autorizzata a sottoscrivere quote del fondo comune di investimento di tipo chiuso, gestito dalla Società di gestione del risparmio «Europa Risorse S.G.R. S.p.A.»,
con le finalità di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009.
Art. 21.
1. Fino alla data di sospensione di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per i soggetti di cui al medesimo comma, il documento unico di regolarità contributiva ed il certificato di regolarità sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 6 aprile 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 6 aprile 2009.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2009
Il Presidente: Berlusconi