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NORMATIVA
Normativa nazionale - Ordinanze - Governo

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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2009 n. 3756
Disposizioni urgenti di protezione civile.
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che la Commissione europea con lettera di messa in mora del 27 giugno 2008, ha rilevato la non conformità al diritto comunitario dell'articolo 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3663;
Ritenuto, in particolare, che l'articolo 8, comma 9, non dispone per la deroga alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, bensì per il suo completamento successivamente all'avvio della esecuzione dell'intervento progettato;
Visto il parere motivato del 19 marzo 2009, emanato ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nel quale la Commissione europea ribadisce la posizione assunta nella lettera di messa in mora;
Ritenuto, pertanto, necessario confermare il disposto normativo emergenziale al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'articolo 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale é stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008 e n. 3730/2009;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone


Art. 1.
1. L'articolo 8, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3663,é abrogato.
2. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere
afferenti al vertice G8 sia necessario acquisire la valutazione di
impatto ambientale di competenza statale e regionale, i relativi
termini previsti dal decreto legislativo n. 152/2008 sono dimidiati.

Art. 2.
1. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nelle attività
da porre in essere per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione
Campania, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministrié autorizzato ad effettuare anticipazioni
finanziarie alla contabilità speciale n. 5146 intestata alla
Missione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d),
dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, a carico del Fondo della protezione civile.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 saranno restituite al
Dipartimento della protezione civile non appena si renderanno
disponibili le risorse stanziate dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009.
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 sono così
sostituiti: «1. Ai Prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e
Salerno, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, sono
attribuiti i poteri di nomina di commissari ad acta, già previsti
dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 in capo al gestore del
consorzio unico, per i debiti degli enti locali maturati fino al 24
luglio 2008 nei confronti dei consorzi di bacino soppressi, nonché i
poteri di nomina di commissari ad acta per le somme dovute dagli enti locali al consorzio unico, successivamente alla data del 24 luglio 2008, e per le somme dovute dagli enti locali ai rimanenti consorzi di bacino della regione Campania, successivamente alla data di
pubblicazione della presente ordinanza. La nomina dei commissari ad actaé subordinata alla documentata richiesta dei crediti reclamati da parte dei consorzi di bacino.
2. Per l'attuazione del presente articolo i commissari ad acta
procedono al pagamento delle somme dovute dagli enti locali, con
spese a carico degli enti stessi, anche attraverso il compimento di
attività negoziale, prevedendo ipotesi di rinunzie e transazioni
anche con riferimento agli interessi maturati. In caso di mancato
pagamento da parte degli enti locali delle somme concordate nei piani di rientro i Prefetti di Napoli e Caserta si avvalgono delle
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre
2005, n. 245 convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio
2006, n. 21 e dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2008, n. 3657».


Art. 3.
1. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di
Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione
dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato
di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti, le Missioni «Finanziaria», «Coordinamento Consorzi di Bacino e istituzioni territoriali», «Liquidazione economico-finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta», di cui alle lettere d), g), h), dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008, la Missione «gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa», di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008, sono soppresse.
2. Al fine di assicurare la necessaria prosecuzione delle attività già affidate alle Missioni di cui al comma 1,é istituita la
struttura di missione denominata: «amministrativo finanziaria». A
decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza le
funzioni ed i compiti attualmente svolti dalle soppresse strutture di
missione di cui al comma 1 sono assicurate dalla Missione
«amministrativo finanziaria». Con successivo provvedimento del
Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella Regione Campania si procederà alla definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, della Missione
«amministrativo finanziaria», anche al fine di determinare il personale dirigenziale e non, assegnato alla medesima.
3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile
n. 3687 del 2 luglio 2008, dopo le parole «da collocarsi in posizione
di fuori ruolo», le parole «da un magistrato amministrativo», sono soppresse.
4. All'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n.
3687 del 2 luglio 2008 le parole «fatta eccezione per le due unità
di personale» sono sostituite dalle parole «fatta eccezione per le tre unità di personale».
5. All'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del
2008, n. 3687 le parole «Alle due unità di personale» sono
sostituite dalle parole «Alle tre unità di personale».
6. Stante la permanenza delle criticità accertate nei contesti
territoriali indicati dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3718 del 28 novembre 2008 e nelle more della decisione da parte del Consiglio di Stato sulla
natura del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato del
Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta, Articolazione
Territoriale NA 1, il termine del contratto del detto personale
fissato alla data del 30 aprile 2009 dall'articolo 3, comma 4,
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del
5 febbraio 2009, e fermo restando quanto stabilito nella citata
disposizione,é prorogato fino al 30 settembre 2009.
7. Al fine di assicurare la continuità amministrativa sino alla
nomina del consiglio di amministrazione del Consorzio Unico delle
Province di Napoli e Caserta, il termine del 30 aprile 2009 di cui
all'articolo 3, comma 5, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 e fermo restando quanto
stabilito nella citata disposizione,é prorogato al 30 settembre 2009.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2009
Il Presidente: Berlusconi



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