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NORMATIVA
Normativa nazionale - Ordinanze - Governo

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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009 n. 3767
Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile 2009, n. 3753, del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009,
n. 3755 e del 21 aprile 2009, n. 3757, recanti: «Primi interventi conseguenti agli eventi sismici predetti»;
Visto, in particolare, l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 con cui i sindaci
dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, sono nominati soggetti attuatori;
Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 39 del 2009, con cui vengono
disciplinati la rimozione e il trasporto, ad opera dei comuni, dei
materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati,
nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici
danneggiati dal terremoto presenti su aree pubbliche e private;
Visto in particolare il comma 9 del predetto art. 9 del
decreto-legge n. 39 del 2009, che prevede la possibilità di definire
con ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2,
della sopra citata legge n. 225 del 1992 le modalità operative per
la gestione dei rifiuti di cui al medesimo articolo;
Ravvisata la necessità di disporre misure urgenti per la rimozione, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni, dei rifiuti liquidi prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata, nonché per il ripristino degli impianti di depurazione danneggiati dagli eventi sismici;
Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Dispone:
Art. 1.
1. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, al fine di assicurare il
deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 citata in premessa, gli attuali siti comunque individuati dai soggetti pubblici anche in deroga alla
vigente normativa e presso i qualié depositato detto materiale,
sono all'uopo autorizzati sino al termine di cui al comma 6. Le
autorità sindacali determinano l'adozione di eventuali misure di
carattere temporaneo al fine di garantire adeguate condizioni di
igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.
2. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge
n. 39 del 2009, i comuni provvedono all'individuazione dei siti da
adibire a stoccaggio provvisorio e selezione dei materiali derivanti
dal crollo degli edifici pubblici nonché quelli provenienti dalle
demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica
tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, anche avvalendosi delle
verifiche tecniche già esperite ed, ove necessario, in deroga al regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443.
3. Le attività degli impianti mobili di smaltimento o recupero
all'interno dei siti di cui al comma 1, da porre in essere ai sensi
dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono essere avviate previa presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità di cui alla parte II del decreto legislativo del 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli esiti della procedura di verifica.
4. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, e limitatamente
ai materiali di cui al comma 1, i provvedimenti di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali relativa ai rifiuti di cui ai
CER del capitolo 17 dell'allegato D alla parte IV del decreto
legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed
integrazioni devono intendersi estesi anche alla raccolta, trasporto
e gestione dei rifiuti aventi codice CER 20 marzo 1999.
5. I comuni provvedono alle iniziative di cui al comma 1
avvalendosi del supporto tecnico e operativo della provincia di L'Aquila e scientifico dell'ARTA Abruzzo.
6. In deroga alla legge regionale del 19 dicembre 2007, n. 45, i
comuni procedono alla rimozione dei materiali di cui al comma 2
depositati nell'ambito degli interventi di emergenza nei giorni
immediatamente successivi all'evento sismico entro tre mesi dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza, disponendone il conferimento alle aree di cui al comma 1.
7. I comuni rendicontano al commissario delegato i costi sostenuti
per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali ricavi da avvio a recupero degli materiali.


Art. 2.
1. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del
9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'art. 110, comma 3,
lettere a), b) e c) del decreto legislativo, n. 152 del 2006 e
successive modificazioni ed integrazioni, prodotti presso i campi di
ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in
rassegna, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti
di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nonché le
autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuate per la
raccolta il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento
dei rifiuti di cui al comma 1 identificati con il codice CER 20.03.04
devono intendersi estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99.
3. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il
produttore dei rifiuti di cui al comma 1é il Comune di origine dei
rifiuti stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. I comuni rendicontano al commissario delegato i costi sostenuti per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo ai fini della verifica contabile e della liquidazione.
5. Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 6 aprile 2009, agli operatori incaricati delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dall'evento sismico nonché dei rifiuti liquidi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 193, comma 4 del decreto legislativo n 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e possono svolgere le dette attività in deroga all'art. 189, comma 3, e 190 del citato decreto legislativo.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi



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