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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale Veneto, 29 novembre 2013, n. 32
Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia
 
CAPO I
Modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche'' e disposizioni per la riqualificazione edilizia

Art. 1
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche''.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituito dal seguente:
omissis (2)
2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole: ''di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5'' sono sostituite con la parola: ''edilizi'' e le parole: ''titolare della proprietà demaniale o'' sono soppresse.

Art. 2
Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche''.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è inserito il seguente:
omissis (3)

Art. 3
Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche'' e successive modificazioni.

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituita dalla seguente: ''Interventi edilizi di ampliamento''.
2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituito dal seguente:
omissis (4)
3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituito dal seguente:
omissis (5)
4. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , le parole: ''31 maggio 2011'' sono sostituite con le parole: ''31 ottobre 2013''.
5. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , dopo le parole: ''case appartenenti alla schiera'' sono aggiunte le parole: '', ad eccezione delle unità di testa che possono avere forma diversa''.
6. Il comma 4 bis dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è abrogato.
7. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , la parola: ''fonti'' è sostituita con le parole: ''qualsiasi fonte'' e le parole: ''3 Kw'' sono sostituite con le parole: ''3 kW''.
8. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è aggiunto il seguente:
omissis (6)

Art. 4
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche'' e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , dopo la parola: ''esistente'' sono inserite le parole: ''al 31 ottobre 2013'' e le parole '', realizzati anteriormente al 1989 e'' sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituito dal seguente:
omissis (7)
3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituito dal seguente:
omissis (8)
4. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , dopo le parole: ''regolare titolo abilitativo'' sono soppresse le parole da '', purché'' sino a ''ricostruzione''.

Art. 5
Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche''.

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è inserito il seguente:
omissis (9)

Art. 6
Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche''.

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , così come introdotto dall'articolo 5, è inserito il seguente:
omissis (10)

Art. 7
Inserimento dell'articolo 3 quater nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche''.

1. Dopo l'articolo 3 ter della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , così come introdotto dall'articolo 6, è inserito il seguente:
omissis (11)

Art. 8
Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche''.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , le parole: ''Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3'' sono sostituite con le parole ''Ferma restando l'applicazione dell'articolo 17 del DPR n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater''.
2. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , dopo le parole ''o dell'avente titolo'', sono aggiunte le parole: ''; negli stessi casi, per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre, il contributo afferente al permesso di costruire non è dovuto''.
3. Al comma 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole: ''articoli 2 e 3'' sono inserite le parole: ''3 ter e 3 quater'' e le parole: ''3 kwh'' sono sostituite con le parole: ''3 kW''.
4. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è inserito il seguente:
omissis (12)
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è aggiunto il seguente:
omissis (13)

Art. 9
Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche'' e successive modificazioni.

1. L'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituito dal seguente:
omissis (14)

Art. 10
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche'' e successive modificazioni.

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , le parole: ''e 4'' sono sostituite con le parole: ''3 ter, 3 quater e 4''.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , le parole da: ''. I comuni possono'' fino alle parole: ''dalla presente legge'' sono soppresse.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , le parole: ''articoli 2, 3 e 4'' sono sostituite con le parole: ''articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4''.
4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , le parole: ''soggetti all'obbligo della demolizione'' sono soppresse.
5. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , le parole: ''di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali'' sono sostituite con le parole: ''di commercio''.
6. Alla fine della lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , sono aggiunte le seguenti parole: '', fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 quater''.
7. Il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituito dal seguente:
omissis (15)
8. Il comma 2 ter dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituito dal seguente:
omissis (16)
9. I commi 3 e 5 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , sono abrogati.
10. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , dopo le parole: ''articoli 2, 3'' sono inserite le parole: ''3 ter, 3 quater''.
11. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , le parole: ''31 marzo 2009'' sono sostituite con le parole: ''31 ottobre 2013''.
12. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituito dal seguente:
omissis (17)
13. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è aggiunto il seguente:
omissis (18)

Art. 11
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche'' e successive modificazioni.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , le parole: ''e all'interno della sagoma del fabbricato precedente'' sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , le parole: ''volumi e sagoma'' sono sostituite con le parole: ''i volumi''.
3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è aggiunta la seguente:
omissis (19)

Art. 12
Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche'' e disposizioni in materia di volumi tecnici.

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è inserito il seguente:
omissis (20)
2. Gli ascensori esterni e i sistemi di sollevamento realizzati al fine di migliorare l'accessibilità agli edifici sono da considerarsi volumi tecnici, esclusi pertanto dal calcolo del volume o della superficie e soggetti alle norme del codice civile in materia di distanze.

Art. 13
Efficientamento energetico dei nuovi edifici.

1. Al fine di favorire l'efficientamento energetico, qualora la prestazione energetica dell'edificio, così come definita dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modificazioni e dal decreto del presidente della repubblica n. 59 del 2009, sia corrispondente alla classe A, il costo di costruzione è ridotto del:
a) 50 per cento per la realizzazione di nuovi edifici residenziali;
b) 25 per cento per la realizzazione di nuovi edifici adibiti ad uso diverso.
2. L'esenzione di cui al comma 1 riguarda le istanze per la realizzazione di nuovi edifici presentate entro il 10 maggio 2017.

Art. 14
Disposizioni attuative e transitorie.

1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia, detta nuove disposizioni esplicative della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 come modificata dalla presente legge in sostituzione delle precedenti che, decorso il suddetto termine, non trovano più applicazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, con l'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni in attuazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 ''Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche'' e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'' e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici''.
3. Alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 e della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Resta ferma la possibilità per il richiedente di integrare l'istanza presentata ovvero di presentare altra istanza in applicazione della nuova normativa contenuta nel Capo I; in tale ipotesi il comune è tenuto a verificare e riesaminare l'istanza integrata o la nuova istanza alla luce delle nuove disposizioni recate dalla presente legge.

CAPO II
Modifica di leggi regionali

Art. 15
Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'' e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis (21)

Art. 16
Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'' e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 7 septies dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:
omissis (22)

Art. 17
Modifica all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 ''Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto''.

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 le parole: ''centottanta giorni'' sono sostituite dalle parole: ''un anno''.

Art. 18
Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'' e successive modificazioni.

1. Le varianti allo strumento urbanistico generale consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quella prevista dall'articolo 16, possono essere adottate fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Art. 19
Disposizioni transitorie in materia di Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

1. Dall'entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione del PTRC, adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 427 del 10 aprile 2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 3 maggio 2010, n. 39 e, comunque, sino alla scadenza delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , non si applicano le disposizioni dell'articolo 38 delle norme tecniche di cui all'allegato B4 del PTRC medesimo.

CAPO III
Norme finali

Art. 20
Abrogazioni.

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 ''Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia''.
2. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 ''Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 ''Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche'' e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'' e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici''.
3. È abrogato l'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 ''Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante''.

Art. 21
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 6/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2014) limitatamente all'articolo 10, comma 6, in combinato disposto con l'articolo 7, e all'articolo 11, commi 1 e 2 con riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s) e 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare, il Consiglio dei ministri, con riferimento alla supposta illegittimità degli articoli 10, comma 6, in combinato disposto con l'articolo 7, sostiene che il termine ''pericolosità idraulica'' ricomprende solo l'alluvione e non anche il termine "pericolosità idrogeologica" che include le aree a rischio frana e valanga, ponendosi così in contrasto con quanto previsto nel D.P.C.M. 29.9.1999 ''Atto di indirizzo e coordinamento recante l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180'', che esclude l'ammissibilità di alcuni interventi edilizi per le aree ad alta pericolosità/rischio idrogeologico, differenziando tra aree a rischio idraulico ed aree a rischio frane; pertanto, a parere del Governo la normativa contrasterebbe con la predetta disciplina statale, nella misura in cui è idonea a consentire gli interventi menzionati anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino, le quali, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, 5 e 6 del decreto legislativo n.152 del 2006 hanno carattere vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici e sono sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali. Con riferimento all'articolo 11, commi 1 e 2 -che modifica l'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n.14 del 2009 eliminando l'obbligo, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di rispettare la sagoma esistente- il Consiglio dei ministri sostiene che lo stesso si porrebbe in contrasto con l'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001, che impone, ai fini della qualificazione degli interventi di ristrutturazione edilizia il rispetto della medesima sagoma dell'edificio preesistente, qualora si tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio): giudizio pendente.
(2) Testo riportato al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(3) Testo riportato all'art. 1 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(4) Testo riportato al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(5) Testo riportato al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(6) Testo riportato al comma 5 ter dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(7) Testo riportato al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(8) Testo riportato al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(9) Testo riportato all'art. 3 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(10) Testo riportato all'art. 3 ter della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(11) Testo riportato all'art. 3 quater della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(12) Testo riportato al comma 1 ter dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(13) Testo riportato al comma 2 bis dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(14) Testo riportato all'art. 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(15) Testo riportato al comma 2 bis dell'art. 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(16) Testo riportato al comma 2 ter dell'art. 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(17) Testo riportato al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(18) Testo riportato al comma 8 bis dell'art. 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(19) Testo riportato alla lett. b bis), del comma 1, dell'art. 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(20) Testo riportato all'art. 11 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(21) Testo riportato al comma 2 ter dell'art. 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 .
(22) Testo riportato al comma 7 octies dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .


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