Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

Indietro
Legge regionale Abruzzo, 17 aprile 2014, n. 19
Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione
 
Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. La Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola.
2. I comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso secondo le norme della presente legge.
3. Per le necessità di cui al comma 2 i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge.

Art. 2
(Accesso alle spiagge)

1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1, dell'articolo 1 è subordinato al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.
2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.
3. E' vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.
4. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.
5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.
6. E' comunque consentito l'accesso dei caniguida per le esigenze dei non vedenti.

Art. 3
(Sorveglianza e norme igieniche)

1. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
2. Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.
3. Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.
4. E' interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli.
5. Al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.

Art. 4
(Cartelli e spazi dedicati)

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.
2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali, di cui al comma 1, nel rispetto dei piani-spiaggia.

Art. 5
(Cani da salvataggio)

1. Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione favorisce l'impiego di unità cinofile lungo le coste.

Art. 6
(Elenco delle aree di accoglienza)

1. Per pubblicizzare le aree che accolgono cani e gatti con l'indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei suoi siti internet istituzionali del settore turismo una apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare attraverso le notizie in merito fornite dai concessionari e, dove possibile, attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.

Art. 7
(Convenzioni)

1. La Regione favorisce la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
     Tutti i LIBRI >