Art. 1
(Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more della definizione di nuove norme per i cittadini stranieri immigrati, intende garantire il principio di uguaglianza tra le persone di ogni provenienza e nazionalità, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena equiparazione.
2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, contemperando l'esigenza di garantire alcune prestazioni ai soli residenti nel territorio regionale e il principio della parità di trattamento, individua nuovi criteri per l'accesso agli interventi regionali volti a:
a) perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale di cui all' articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);
b) sostenere la famiglia e la genitorialità di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);
c) disciplinare l'edilizia residenziale pubblica;
d) attuare il diritto allo studio di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).
Art. 2
(Modifiche all' articolo 9 della legge regionale 9/2008 )
1. All'alinea del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 le parole << da almeno ventiquattro mesi >> sono soppresse.
2. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 è inserita la seguente:
<<d bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.
Art. 3
(Modifica all' articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 )
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 è aggiunta la seguente:
<<d bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.
Art. 4
(Modifiche agli articoli 12 e 18 ante della legge regionale 6/2003 )
1. Dopo la lettera c) del comma 1.1. dell' articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserita la seguente:
<<c bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 è aggiunta la seguente:
<<c bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 286/1998 .>>.
Art. 5
(Modifiche all' articolo 2 della legge regionale 14/1991 )
1. All'alinea del comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991 le parole << da almeno ventiquattro mesi >> sono soppresse.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991 è inserita la seguente:
<<d bis) i soggetti di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).>>.
Art. 6
(Abrogazione dell' articolo 9 della legge regionale 16/2011 )
1. L' articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), è abrogato.