Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 marzo 2014
Art. 1
(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))
1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: ''nonché di quelle derivanti da peculiari situazioni sociali''.
Art. 2
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 10/2004 )
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: ''In caso di inosservanza delle prescrizioni convenzionali si applicano gli articoli 16, 17 e 18.''.
2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: ''previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. In caso di superamento del limite per la permanenza, l'ente gestore propone la mobilità in alloggio a canone moderato, ove disponibile.''.
Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 10/2004 )
1. L'articolo 12 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
''Articolo 12
(Ampliamenti e subentri)
1. Entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario:
a) il coniuge o il convivente di fatto dell'assegnatario;
b) i figli dell'assegnatario nati o adottati in costanza di assegnazione;
c) gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo assegnatario.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ampliamento avviene previa verifica da parte dell'ente gestore della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, in caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nell'assegnazione purché la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento.
4. Il subentro è consentito, altresì, nei confronti dei seguenti soggetti qualora sia dimostrata anagraficamente la convivenza continuativa con l'assegnatario nei tre anni che precedono il decesso del medesimo:
a) i soggetti facenti parte del nucleo al momento dell'assegnazione;
b) i figli dell'assegnatario non rientranti nella definizione di cui al comma 1, lettera b);
c) gli ultrasettantacinquenni.
5. I nipoti discendenti in linea retta dall'assegnatario subentrano nell'assegnazione, in caso di decesso del medesimo, nei seguenti casi:
a) se inseriti nel nucleo familiare in età prescolare o di frequenza della scuola primaria ed ivi presenti senza soluzione di continuità;
b) se residenti nell'alloggio in modo continuativo nei cinque anni che precedono il decesso dell'assegnatario per comprovata finalità di assistenza socio sanitaria. Il termine si riduce a tre anni se si tratta di minore affidato all'assegnatario per effetto di provvedimento giudiziale.
6. Si prescinde dal possesso del requisito della convivenza continuativa di cui ai commi 4 e 5 nei casi in cui sia dimostrata l'impossibilità di risiedere in tale periodo nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per cause indipendenti dalla propria volontà.
7. È consentito, alle condizioni di cui al comma 2, l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario nei confronti di figli, discendenti, collaterali fino al terzo grado e affini fino al secondo grado che, pur con nucleo familiare proprio, si trovino in condizione di emergenza abitativa dovuta a:
a) perdita dell'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo;
b) mancanza di alloggio e contestuale domicilio in luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza o ricovero, ovvero utilizzo di locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o a totale carico dello stesso.
8. È consentito, altresì, alle condizioni di cui al comma 2, l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario e, nel caso, il subentro, nei confronti di un diverso nucleo familiare titolare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il cui assegnatario rinunci volontariamente all'assegnazione dello stesso. L'alloggio così liberato è reso disponibile per una nuova assegnazione.
9. Al momento della voltura dell'atto convenzionale il Comune verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all'eventuale voltura dell'atto convenzionale di locazione, in conformità alla decisione, anche provvisoria, del giudice. Nel caso in cui il subentro avvenga tra coniugi si provvede mediante integrazione dell'atto convenzionale di locazione originario.
10. Agli effetti del presente articolo al caso di decesso è equiparato ogni altro caso che comporti l'allontanamento non temporaneo dell'assegnatario.
11. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, i soggetti nei confronti dei quali è stato consentito l'ampliamento non possono subentrare nell'assegnazione.
12. L'ente gestore può consentire l'ospitalità temporanea che non può in nessun caso dare luogo a subentri nel rapporto di assegnazione. A tale fine lo stesso ente approva apposito regolamento, sentite le organizzazioni dell'utenza.''.
Art. 4
(Modifica all'articolo 14 della l.r. 10/2004 )
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: ''La Regione, d'intesa con gli enti gestori e le organizzazioni sindacali dell'utenza maggiormente rappresentative a livello regionale, approva le linee guida per l'autogestione dei servizi accessori.''.
Art. 5
(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 10/2004 )
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: ''possono predisporre'' sono sostituite dalla seguente: ''predispongono''.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
''1 bis. Gli oneri derivanti dal provvedimento di mobilità possono essere a carico dell'ente gestore o del Comune secondo quanto previsto dai criteri regionali di attuazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). ''.
3. Al comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: ''ultrasessantenni'' è sostituita dalla seguente: ''ultrasessantacinquenni''.
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
''7 bis. Per i nuclei familiari occupanti un alloggio privo di barriere architettoniche è obbligatoria la mobilità alle condizioni di cui al comma 4 qualora all'interno dei nuclei stessi non siano più presenti, a seguito delle mutate condizioni familiari, soggetti portatori di handicap.
7 ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4, in carenza di rilascio dell'alloggio da parte del nucleo familiare assegnatario, opera la decadenza dal rapporto di assegnazione. ''.
Art. 6
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 10/2004 )
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: ''qualora'' sono inserite le seguenti: ''anche un solo componente''.
2. Alla fine della lettera e) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: ''. Se risulta verificato il superamento del limite ISEE, l'ente gestore informa l'assegnatario che se tale superamento si protrae per tre anni consecutivi viene proposta al nucleo familiare la mobilità in alloggio a canone moderato, ove disponibile. In caso di rifiuto è dichiarata la decadenza e l'obbligo di rilascio dell'alloggio. A decorrere dal primo accertamento del superamento del limite ISEE e fino all'eventuale assegnazione di un alloggio a canone moderato l'assegnatario corrisponderà il canone massimo previsto per l'edilizia residenziale pubblica maggiorato del 50 per cento''.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
''2 bis. Le ipotesi di decadenza di cui alle lettere h) e i) sono riferibili anche ai comportamenti posti in essere da eventuali soggetti ospitati.
2 ter. I coniugi non conviventi anagraficamente, se entrambi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, optano per uno degli alloggi loro assegnati. In caso di mancata opzione decadono dall'assegnazione di entrambi gli alloggi. ''.
4. Alla fine del comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: '', salvo nei casi comprovati di eventi non imputabili all'ente locale.''.
5. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da: ''un canone fissato'' a ''medesima zona.'' sono sostituite dalle seguenti: ''un'indennità di indebita occupazione pari al canone massimo previsto per l'edilizia residenziale pubblica con una maggiorazione del 30 per cento.''.
Art. 7
(Modifica all'articolo 20 della l.r. 10/2004 )
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: ''di parte'' sono soppresse.
Art. 8
(Modifica all'articolo 24 della l.r. 10/2004 )
1. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''otto''.
Art. 9
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 16 della l.r. 10/2004 , così come modificati dagli articoli 3 e 6 della presente legge, si applicano anche alle procedure già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le linee guida di cui all'articolo 14 della l.r. 10/2004 , così come modificato dall'articolo 4 della presente legge, sono approvate dalla Giunta regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.