Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 agosto 2014
Art. 1
(Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''2 bis. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione;
b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono comunque atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.''.
2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''3. Sono esclusi dall'applicazione del Capo III gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente ad enti pubblici.''.
Art. 2
(Modifica dell'articolo 20 della l.r. 40/2009 )
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''1. Nel rispetto della vigente normativa nazionale dei contratti pubblici, gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, differenziando le procedure di selezione dell'affidamento della gestione di tali impianti a seconda che rientrino in una delle due predette categorie.''.
Art. 3
(Modifiche dell'articolo 21 della l.r. 40/2009 )
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''Gli enti territoriali, nella redazione dei bandi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto'' sono sostituite dalle seguenti: ''Gli enti territoriali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, affidano, in ogni caso, la gestione degli impianti sportivi tenendo conto''.
2. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''ai bandi di cui al comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1,''.
Art. 4
(Modifica della rubrica del Titolo IV della l.r. 40/2009 )
1. Nella rubrica del Titolo IV della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''Attività'' sono inserite le seguenti: ''concertativa e''.
Art. 5
(Inserimento dell'articolo 30 bis nella l.r. 40/2009 )
1. Dopo l'articolo 30 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
''Articolo 30 bis
(Accordi di programma per eventi sportivi)
1. Per gli interventi di particolare rilevanza ed eccezionalità correlati all'articolo 22, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo specifici accordi di programma, anche contribuendo finanziariamente per la loro organizzazione, qualora siano, altresì, coinvolti negli accordi medesimi almeno un'amministrazione comunale e uno dei soggetti indicati all'articolo 22, comma 2, lettera d).
2. Agli accordi di programma di cui al comma 1 non si applicano le procedure del Programma regionale di promozione sportiva di cui all'articolo 7 previste per le manifestazioni indicate all'articolo 22, comma 1.''.
Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.