Pubblicata nel B.U. 1 ottobre 2013, n. 40
Art. 1
(Velocizzazione)
(1) Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, sono inseriti i seguenti articoli 1/bis, 1/ter, 1/quater e 1/quinquies:
''Art. 1/bis (Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)
1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica e potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la riattivazione nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, nonché all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.
Art. 1/ter (Procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico)
1. Per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, per le opere connesse e per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché per le modifiche sostanziali degli impianti stessi, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso in cui la normativa provinciale preveda autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza provinciale, la realizzazione e l'esercizio di detti impianti sono assoggettati all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-bis.
2. Gli oneri istruttori a carico del proponente e a favore del comune competente per territorio sono stabiliti in misura pari a:
a) 0,015 per cento delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione non superiore a 500 kW;
b) 0,020 per cento delle spese complessive di investimento relative all'installazione di impianti con capacità di generazione superiore a 500 kW.
Art. 1/quater (Comunicazione inizio lavori per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle norme in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modifiche, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, alle condizioni e modalità previste dalle linee guida. Fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche, il regime della comunicazione è esteso ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici.
Art. 1/quinquies (Flusso di informazioni)
1. Con frequenza bimestrale i comuni comunicano, per via telematica, alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e all'Agenzia provinciale per l'ambiente le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati nonché le comunicazioni di inizio lavori pervenute, con indicazione del tipo di impianto e della localizzazione.''
Art. 2
(Denominazione)
(1) Ogni qualvolta nella legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, ricorrano le parole: ''Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia'', le stesse sono sostituite dalle parole: ''Agenzia provinciale per l'ambiente''.
Art. 3
(Norma transitoria)
(1) I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per le procedure di cui agli articoli 1/bis, 1/ter e 1/quater della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, come inseriti dall'articolo 1, comma 1, della presente legge.
Art. 4
(Disposizione finanziaria)
(1) La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l'esercizio finanziario 2013.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
Art. 5
(Entrata in vigore)
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.