CAPO I
ULTERIORI MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Art. 1
Consiglio comunale
1. All’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)2
b) (omissis)3
Art. 2
Giunta comunale
1. All’articolo 2 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)4
b) (omissis)5
c) (omissis)6
1 In B.U. 12 febbraio 2013, n. 7.
2 Sostituisce il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 ed inserisce il comma 1-bis dopo il medesimo comma 1 dell’art. 1 della stessa legge regionale.
3 Modifica il comma 3 dell’art. 1 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
4 Sostituisce il comma 1 dell’art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
5 Modifica il comma 2 dell’art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
Art. 3
Parità di accesso nella giunta comunale
1. La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2-ter della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni, anche se lo statuto comunale non prevede tale facoltà.
2. Qualora venga nominata o eletta una giunta comunale non composta da rappresentanti dei due generi come previsto al comma 1, la giunta provinciale diffida immediatamente il comune ad adeguarsi entro trenta giorni. Scaduto tale termine la giunta provinciale provvede allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.
Art. 4
Eleggibilità alla carica di sindaco
1. (omissis)
6 Inserisce il comma 2-ter dopo il comma 2-bis dell’art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
7 Il testo dell’art. 2, comma 2-ter della legge regionale n. 3 del 1994 è il seguente: “2-ter. Gli assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e assessore.”
8 Modifica il comma 3 dell’art. 5 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
Art. 5
Pari opportunità nelle nomine e designazioni effettuate dagli organi comunali
1. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o designazioni.
2. (omissis)9
Art. 6
Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco
1. All’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)10
b) (omissis)11
Art. 7
Incompatibilità di cariche
1. All’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)12
9 Abroga il comma 1-bis dell’art. 4 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.
10 Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell’art. 6 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
11 Abroga il comma 1-bis dell’art. 6 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
12 Inserisce il comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art. 7 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
b) (omissis)13
c) (omissis)14
d) (omissis)15
e) (omissis)16
f) (omissis)17
g) (omissis)18
Art. 8
Ineleggibilità a consigliere comunale
1. (omissis)19
Art. 9
Incompatibilità alla carica di consigliere comunale
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)20
b) (omissis)21
13 Sostituisce il comma 2-bis dell’art. 7 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
14 Inserisce il comma 2-ter dopo il comma 2-bis dell’art. 7 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
15 Abroga il comma 3 dell’art. 7 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
16 Abroga il comma 3-bis dell’art. 7 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
17 Abroga il comma 4 dell’art. 7 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
18 Modifica il comma 5 dell’art. 7 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
19 Modifica la lettera g) del comma 1 dell’art. 12 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
20 Inserisce la lettera c-bis) dopo la lettera c) del comma 1 dell’art. 20 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.
21 Modifica la lettera d) del comma 1 dell’art. 20 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.
Art. 10
Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in Consiglio provinciale o nella Camera dei deputati
1. (omissis)22
Art. 11
Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
1. (omissis)23
CAPO II
ULTERIORI MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 12
Disposizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale
1. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, limitatamente al sindaco e agli assessori, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 13
Attribuzioni della giunta comunale
1. (omissis)24
22 Modifica il comma 1 dell’art. 65 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.
23 Modifica la lettera g) del comma 1 dell’art. 34 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
24 Inserisce il comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art. 14 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.
Art. 14
Consigli circoscrizionali
1. (omissis)25
2. L'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni, nel testo vigente prima delle modifiche apportate con il presente articolo, e il decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2010, n. 4/L e successive modificazioni, per le parti relative agli organi delle circoscrizioni e ad eccezione delle norme che prevedono la corresponsione di gettoni di presenza per le sedute delle commissioni, si applicano ai comuni di Bolzano, Trento e Rovereto fino alla data delle prime elezioni per il rinnovo del rispettivo consiglio comunale successive all'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della riduzione delle indennità disposta con la presente legge. Da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del comune relative all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento delle circoscrizioni, a meno che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni non confermino con apposito atto consiliare, approvato con le modalità e con le maggioranze stabilite per le modifiche dello statuto, l'istituzione delle circoscrizioni.
Art. 15
Notifica degli atti
1. (omissis)26
Art. 16
Scioglimento e sospensione del consiglio comunale
1.(omissis)27
25 Modifica il comma 2 dell’art. 20 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.
26 Sostituisce l’art. 24 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.
27 Modifica il comma 1, lett. b), numero 2) dell’art. 58 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.
Art. 17
Astensione dalle deliberazioni
1. (omissis)28
Art. 18
Disposizioni in materia di indennità di carica
1.All’articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)29
b) (omissis)30
c) (omissis)31
d) (omissis)32
e) (omissis)33
f) (omissis)34
g) (omissis)35
h) (omissis)36
28 Modifica il comma 2 dell’art. 33 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29.
29 Modifica il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 7 maggio 1976, n. 4.
30 Modifica il comma 2 dell’art. 1 della l.r. 7 maggio 1976, n. 4.
31 Sostituisce la lettera h) del comma 3 dell’art. 1 della l.r. 7 maggio 1976, n. 4.
32 Sopprime la lettera j) del comma 3 dell’art. 1 della l.r. 7 maggio 1976, n. 4.
33 Inserisce il comma 3-bis dopo il comma 3 dell’art. 1 della l.r. 7 maggio 1976, n. 4.
34 Inserisce il comma 4-bis dopo il comma 4 dell’art. 1 della l.r. 7 maggio 1976, n. 4.
35 Abroga il comma 5 dell’art. 1 della l.r. 7 maggio 1976, n. 4.
36 Abroga il comma 6 dell’art. 1 della l.r. 7 maggio 1976, n. 4.
Art. 19
Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione
1. Al fine del
contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi della politica negli enti locali della regione, a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge le misure delle indennità di carica stabilite nel D.P.Reg. n. 4/L del 2010 e successive modificazioni e quelle delle indennità per gli enti di cui all'articolo 7 del medesimo D.P.Reg. fissate con deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano sono ridotte del 7 per cento, con eventuale arrotondamento all'unità inferiore.
2. Al presidente ed ai componenti degli organi esecutivi dei consorzi obbligatori di funzione di cui all'articolo 42-bis della legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni può essere attribuita dall' assemblea del consorzio un'indennità mensile di carica nella misura non superiore al 30 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all'ambito territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.
3. L'assemblea del consorzio ridetermina le indennità ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data vengono corrisposte le indennità precedentemente determinate con la deliberazione della assemblea immediatamente successiva all'entrata in vigore del D.P.Reg. n. 4/L del 2010.
4. Le misure delle indennità rideterminate ai sensi del comma 1 sono confermate fino alla data del secondo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto stabilito dall'articolo 14, dall'articolo 18, comma 1, lettera c) e dall'articolo 23, comma 2 per la parte riferita a tale articolo 18, comma 1, lettera c), della presente legge.
Art. 20
Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l’invio di documentazione
1. Al fine della riduzione dei costi, la convocazione degli organi collegiali degli enti locali è effettuata di norma con l'utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei singoli enti. Gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali sono resi disponibili o accessibili di norma su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del comune.
Art. 21
Disposizioni in materia di revisione economicofinanziaria dei comuni
1. All’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)37
b) (omissis)38
c) (omissis)39
d) (omissis)40
e) (omissis)41
37 Modifica il comma 101 dell’art. 17 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
38 Inserisce il comma 101-bis dopo il comma 101 dell’art. 17 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
39 Modifica il comma 102 dell’art. 17 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
40 Modifica il comma 103 dell’art. 17 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
2. Il possesso dei requisiti formativi previsto dall'articolo 17, comma 101 della legge regionale n. 10 del 1998 e successive
modificazioni non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 101-bis dello stesso articolo 17.
3. La disposizione recata dal comma 1, lettera c) si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla revisione della tabella approvata con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002, n. 9/L al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) e al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00).
4. Dall'entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari del comune incompatibili con la nuova disciplina recata dal comma 1, lettera e). Gli incarichi di revisione attribuiti e regolati sulla base di tali disposizioni regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo dell'incarico non supera il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora il tempo residuo dell'incarico sia superiore ai due anni, l'incarico cessa automaticamente decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Resta confermata la competenza del consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei 41 Abroga il comma 113 dell’art. 17 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.
revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
6. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all’iscrizione nel registro dei revisori contabili.
CAPO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 22
Adeguamento degli statuti comunali
1. I comuni adeguano il proprio statuto alle disposizioni recate dalla presente legge entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della medesima.
In caso di mancato adeguamento trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 60, comma 2 della legge regionale n. 1 del 1993.
Art. 23
Norme transitorie
1. Le disposizioni relative al numero dei componenti il consiglio comunale, al numero dei componenti la giunta comunale, alla parità di accesso nella giunta comunale, alle cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, ai casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore, alle cause di incompatibilità a consigliere comunale, alla pubblicità della situazione patrimoniale, alle articolazioni del comune, contenute rispettivamente negli articoli l, 2, comma l, lettera a), 3, 6, 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), 9, comma 1, lettera a), 12 e 18, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale rinnovo continuano a trovare applicazione le norme modificate dagli articoli indicati nel presente comma nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma l, lettere b), ad eccezione delle commissioni circoscrizionali, c) ed f) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, in caso di rinnovo degli organi comunali prima dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, il numero degli assessori è determinato con deliberazione del consiglio comunale uscente entro la misura massima prevista dall' articolo 2.
Art. 24
Testi unici
1. Il Presidente della Regione, su
deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 22 febbraio 2008, n. 2 e 17 maggio 2011, n. 4.
2. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di ordinamento dei comuni contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29, 31 marzo 1971, n. 6, 7 maggio 1976, n. 4, 30 agosto 1979, n. 4, 18 marzo 1980, n. 3, 20 agosto 1981, n. 7, 28 agosto 1983, n. 10, 16 novembre 1983, n. 16, 14 agosto 1986, n. 4, 4 gennaio 1993, n. 1, 30 novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n. 7, 6 dicembre 2005, n. 9, 20 marzo 2007, n. 2, 13 marzo 2009, n. 1, 11 dicembre 2009, n. 9, 14 dicembre 2010, n. 4 e 14 dicembre 2011, n. 8.
Art. 25
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.