Bollettino Ufficiale n. 12 del 18/04/2014
Art. 1
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 26 novembre 1991, n. 27, è così sostituito:
''2. Al Presidente della Commissione è riconosciuta un'indennità di carica mensile pari al 20% dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. Agli altri componenti spetta un gettone di presenza pari ad € 30,00 a seduta''.
Art. 2
1. Il comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 26 novembre 1991, n. 27, è così sostituito:
''3. Al Presidente e ai componenti della Commissione compete il rimborso spese spettante ai dirigenti regionali qualora, per motivi del proprio ufficio, debbano recarsi fuori sede.''
Art. 3
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 20, è così modificato:
''1. Al Presidente del Comitato spetta una indennità pari al 20% dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.''
2. Il comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 20, è così modificato:
''2. Ai componenti del Comitato spetta un'indennità pari al 10% dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.''
3. Il comma 4 dell'art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 20, è abrogato.
4. Il comma 5 dell'art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 20, è così modificato:
''5. Ai componenti del Comitato che, per ragioni istituzionali, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il rimborso spese previsto per i dirigenti regionali.''
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.