Bollettino Ufficiale n. 7 del 7/03/2014
Articolo 1
Modifica all'art. 7 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 1
1. L'art. 7 (Vincolo di destinazione d'uso) della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 1 è così sostituito:
''1. La destinazione originaria dell'opera deve essere mantenuta per almeno 5 anni decorrenti dalla data di effettivo esercizio dell'attività.
2. Il cambio di destinazione d'uso può avvenire purché la struttura sia destinata per almeno ulteriori 5 anni ad attività di natura economica, produttiva, commerciale e di servizi.''
Articolo 2
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.