Art. 1
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie)
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 35/2012 , le parole: “ore 21.00 ” sono sostituite dalle seguenti: “ore 20.00 ”.
2. I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della l.r. 35/2012 sono abrogati.
Art. 2
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 35/2012
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 35/2012 è sostituito dal seguente:
“2. Il servizio diurno nei comuni capoluogo di provincia è assicurato da una farmacia ogni quarantamila abitanti. ”.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 35/2012 , la parola: “diecimila ” è sostituita dalla seguente: “quindicimila ”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2012
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 35/2012 è sostituito dal seguente:
“3. Il servizio notturno è svolto almeno dalle ore 20.00 fino alle ore 8.00 del mattino seguente. ”.
2. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 35/2012 , la parola: “diecimila ” è sostituita dalla seguente: “quindicimila ”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 35/2012
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 35/2012 è abrogata.
Art. 5
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.