Art. 1
Modifiche alla legge regionale 5 maggio 2005, n. 14
1.Alla legge regionale 5 maggio 2005, n. 14 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese o non in edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica purché realizzate con i fondi dell'edilizia residenziale pubblica, nonché le relative aree di pertinenza.';
b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. L'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari ad uso non abitativo e relative aree di pertinenza è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi regionali finalizzati allo sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.';
c) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole 'Gli alloggi' sono aggiunte le seguenti: 'e le relative pertinenze';
d) all'articolo 9, comma 1, alinea, dopo le parole 'proprietà dell'alloggio' sono inserite le seguenti: 'e delle relative pertinenze';
e) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
'Art. 11
Alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo e delle relative aree di pertinenza
1.Le unità immobiliari ad uso non abitativo di cui al comma 3 dell'articolo 2 e le relative aree di pertinenza sono alienabili al prezzo di mercato sulla base di apposita stima e parere dell'Agenzia del Territorio e, ove necessario, attraverso la revisione delle rendite catastali; i relativi oneri sono a carico dell'acquirente. I soggetti di cui all'articolo 2 stipulano apposite convenzioni con l'Agenzia del Territorio.
2.Il pagamento avviene in unica soluzione.';
f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Gli alloggi e le relative pertinenze acquistati ai sensi della presente legge, ad esclusione delle unità immobiliari ad uso non abitativo di cui all'articolo 11 e relative aree di pertinenza, non possono essere alienati per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo.'.
Art. 2
Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17
1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
'f) coefficienti correttivi del costo al metro quadro per classe demografica così determinati:
1) 0,85 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
2) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
3) 0,75 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
4) 0,70 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
5) 0,60 per gli immobili siti in comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti;';
b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
'g) per gli immobili ubicati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, coefficienti correttivi del costo al metro quadro per ubicazione così determinati:
1) 0,80 per la zona A degli strumenti urbanistici;
2) 0,90 per la zona B degli strumenti urbanistici;
3) 0,95 per la zona C degli strumenti urbanistici;
4) 1,00 per le altre zone edificatorie destinate a residenza dagli strumenti urbanistici;';
c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
'h) per gli immobili ubicati in comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti, coefficienti correttivi del costo al metro quadro per ubicazione così determinati:
1) 0,90 per il centro storico;
2) 1,00 per il centro edificato;';
d) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
'i) applicazione del coefficiente 1,00, quale coefficiente correttivo del costo al metro quadro per ubicazione, relativamente agli immobili ubicati nel centro storico di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;';
e) la lettera m) è sostituita dalla seguente:
'm) in relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i seguenti coefficienti:
1) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
2) 1,00 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
3) 0,90 per le abitazioni di tipo popolare (A/4) e rurale (A/6).'.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservalra e di farla osservare come legge della Regione Molise.