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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale Lombardia, 24 dicembre 2013, n. 22
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
 
(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2013 )

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 33/2009)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 12, le parole: 'il direttore generale e il collegio sindacale' sono sostituite dalle seguenti: 'il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.';
b) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12, le parole: ', in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992,' sono soppresse;
c) i commi 5 e 6 dell'articolo 12 sono abrogati;
d) il primo e il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:
'I direttori generali delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico trasformati in fondazioni sono nominati esclusivamente tra gli iscritti nell'elenco regionale degli idonei costituito previo avviso pubblico e selezione effettuata da un'apposita commissione, costituita con deliberazione della Giunta regionale e senza oneri a carico del bilancio regionale, di tre esperti indicati in prevalenza da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari. Per accedere alla selezione occorre essere in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente e dimostrare di possedere un'adeguata esperienza in posizione dirigenziale conferita, di almeno di cinque anni nel campo delle strutture sanitarie o almeno di sette anni in altri settori e caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Con la deliberazione di cui al primo periodo sono definite le modalità di selezione e sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare in concreto l'adeguatezza dell'esperienza dirigenziale, anche con riferimento al settore di provenienza, sia in termini di tipologia di strutture sia in termini di valore minimo di produzione. L'inserimento nell'elenco degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell'incarico.';
e) al comma 9 dell'articolo 12:
1) dopo le parole: ', per il periodo corrispondente,' sono inserite le seguenti: 'attingendo dall'elenco regionale degli idonei di cui al comma 7,';
2) le parole: 'in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale' sono soppresse;
f) al comma 10 dell'articolo 12 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: 'Per quanto concerne la nomina e la retribuzione si applica il comma 9.';
g) dopo il comma 11 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
'11 bis. La Giunta regionale definisce la composizione, le competenze e i criteri di funzionamento del collegio di direzione e disciplina le relazioni con gli altri organi aziendali, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del d.lgs. 502/1992.';
h) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 15, le parole: 'e hanno i requisiti di cui all'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 502/1992;' sono sostituite dalle seguenti: 'fra gli iscritti negli elenchi degli idonei di cui al comma 3;';
i) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 15 sono sostituiti dai seguenti:
'Ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei a ricoprire l'incarico di direttore amministrativo occorre essere in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente in discipline giuridiche o economiche e avere un'età inferiore a sessantacinque anni. E' inoltre richiesta un'adeguata esperienza di direzione tecnica o amministrativa almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o in altri settori, purché maturata a seguito di formale conferimento di incarico dirigenziale e caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei a ricoprire l'incarico di direttore sanitario occorre essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, di un diploma di specializzazione ed avere un'età inferiore a sessantacinque anni; è inoltre richiesta un'adeguata esperienza almeno quinquennale, caratterizzata da autonomia gestionale. Per le strutture sanitarie pubbliche, ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore sanitario, sono considerati gli incarichi di direzione di almeno una struttura semplice o gli incarichi anche di natura professionale di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123), che comportino comunque il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 502/1992. Per le strutture sanitarie private, ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei, sono considerate le posizioni dirigenziali equivalenti, formalmente certificate. La Giunta regionale definisce le modalità di selezione ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al comma 3 e specifica i criteri da utilizzare per valutare in concreto l'adeguatezza dell'esperienza dirigenziale, anche con riferimento al settore di provenienza sia in termini di tipologia di strutture sia in termini di valore minimo di produzione.';
j) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 è soppresso ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'L'iscrizione nell'elenco degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell'incarico.';
k) il comma 6 dell'articolo 15 è abrogato.

Art. 2
(Norme finali)

1. I requisiti introdotti dalla presente legge ai fini dell'inserimento nell'elenco degli idonei a ricoprire gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario non si applicano ai soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, già ricoprono tali incarichi fino alla scadenza dei medesimi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


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