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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria, 5 maggio 2014, n. 9
Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (co.re.com.))
 
Bollettino Ufficiale n. 6 del 7 maggio 2014

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.))

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 8/2013 , sono aggiunti i seguenti:
''5 bis. Per l'attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 ed esclusivamente con le risorse a tal fine messe a disposizione dall'Autorità, accertata l'impossibilità, nel rispetto dei presupposti di legittimità stabiliti dalla normativa vigente, di far fronte ai relativi obblighi con personale interno al Consiglio regionale - Assemblea legislativa, il Co.re.Com. può stipulare contratti di collaborazione o consulenza con scadenze correlate al perdurare delle deleghe ricevute e dei relativi finanziamenti. Tali oneri, finanziati con risorse aggiuntive provenienti dall'Autorità e costretti da un vincolo di destinazione specifica, sono esclusi dal computo dei limiti di spesa per il personale addetto al Consiglio regionale - Assemblea Legislativa e, in particolare, dai limiti di cui agli articoli 6, comma 7, e 9, comma 28, Sito esternodel decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 , in quanto limiti riferibili alle sole spese finanziate con entrate in libera disponibilità dell'Ente.
5 ter. Alla selezione di tale personale si provvederà secondo criteri predeterminati dallo stesso Co.re.Com. sulla base delle professionalità richieste dall'Autorità.
5 quater. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa mette a disposizione del Co.re.Com. le risorse trasferite dall'Autorità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 bis, comma 6, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, gli impegni di spesa e gli ordini di liquidazione relativi alle risorse trasferite dall'Autorità sono adottati dal competente dirigente del Co.re.Com. che ne attesta, in via definitiva, la regolarità contabile.
5 quinquies. I procedimenti di acquisizioni di beni e servizi, connessi all'attività delegata al Co.re.Com., sono assegnati al dirigente dello stesso che ne cura gli adempimenti istruttori e decisori al fine degli affidamenti e delle stipulazioni contrattuali.
5 sexies. Al termine di ciascun esercizio finanziario è redatto apposito rendiconto che, previa verifica del Collegio interno dei Revisori dei Conti di cui all'articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è allegato al rendiconto del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria. ''.

Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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