Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge
Art. 1
Sostituzione dell' articolo 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17
1.L' articolo 1 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani), è sostituito dal seguente:
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Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale, di cui di cui all'articolo 17, primo e secondo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modifiche e integrazioni, ed all' articolo 34, primo comma, della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), che siano stati assegnati o per i quali vi sia un valido titolo di locazione, comunque denominato, a favore di profughi italiani.
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La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 3 luglio 2013
Roberto Cota