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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale Emilia Romagna, 12 maggio 2014, n. 4
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (partecipazione della regione emilia-romagna alla costituzione della fondazione scuola di pace di monte sole)
 
Bollettino ufficiale n. 140 del 12 maggio 2014

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 13 novembre 2001, n. 35

1.Dopo l'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole), è inserito il seguente:

"Art. 5 bis
Contributo annuale

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole un contributo annuale, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, allo scopo di concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative e progetti tesi a favorire il rispetto dei diritti umani e la gestione non violenta dei conflitti in base alle finalità di cui all'articolo 3.
2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario. La Giunta regionale, valutata la congruità del programma rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione e allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione medesima, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
3. La Fondazione è tenuta a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, il rapporto annuale di cui all'articolo 2, comma 1 ter, il quale attesta altresì lo stato di attuazione del programma di attività di cui al comma 2 e contiene tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale.".

Art. 2
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35

1.Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 35 del 2001 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. All'onere derivante dall'articolo 5 bis, pari a Euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della U.P.B 1.2.3.2.3840 nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2756 afferente alla medesima U.P.B. 1.2.3.2.3840 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.
2 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31e L.R. 27 marzo 1972, n. 4)."

Art. 3
Norme di prima applicazione

1. Per il 2014 la Fondazione è tenuta a presentare il programma di attività di cui al comma 2 dell'articolo 5 bis della L.R. n. 35 del 2001 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.


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