IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» che, all'art. 3, individua le competenze degli Enti locali in materia;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma ed ha previsto che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 80, comma 21, che ha previsto, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di un "Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico.";
Vista la legge 30 ottobre 2008 n. 169 di conversione del DL 137/08 ed in particolare l'art. 7-bis per effetto del quale "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e' ricompreso.";
Vista la delibera 18 dicembre 2008 n. 114 pubblicata sulla GURI n. 110 del 14 maggio 2009 in attuazione dell'art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, il CIPE ha destinato al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici contributi quindicennali per 3 milioni di euro a partire dalla annualita' 2009 e 7,5 milioni di euro a partire dalla annualita' 2010;
Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2010 - n. 302, S.O.) ed in particolare il comma 239 dell'art. 2 che ha testualmente previsto che "Al fine di garantire condizioni di massima celerita' nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonche' per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilita' fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalita' previste ai sensi dell' art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
Vista la risoluzione n. 8-00099 del 24 novembre 2010 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei Deputati che ha approvato il previsto atto di indirizzo recante "Interventi in materia di edilizia scolastica";
Vista la successiva risoluzione n. 8-00143 del 2 agosto 2011, con la quale le Commissioni riunite V e VII della Camera hanno modificato il precedente atto di indirizzo ed hanno individuato puntualmente i beneficiari, gli interventi ed i relativi importi stimati stabilendo, tra l'altro, quanto segue:
- il Governo dovra' individuare le modalita' piu' opportune per effettuare gli interventi previsti in favore delle scuole facenti parte integrante del sistema pubblico di istruzione;
- "a seguito dell'approvazione della presente risoluzione, gli interventi in materia di edilizia scolastica in essa previsti debbano ricevere attuazione, previa adozione di apposito decreto interministeriale, senza necessita', in deroga a quanto previsto dall'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di sottoporre i medesimi interventi all'approvazione del CIPE...";
- impegna " il Governo ad attenersi, ai fini dell'assegnazione delle risorse, di cui all'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle priorita' di cui all'allegato 1";
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare, l'art. 30, comma 5-bis, che stabilisce, tra l'altro, che "Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo da' attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni Parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ...";
Vista la nota n. 1436 del 4 aprile 2012, con la quale il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio ha comunicato, tra l'altro, che il CIPE, ai sensi dell'art. 80 comma 21, della legge n. 289/2002, ha gia' deliberato le risorse stanziate dall'art. 7bis, comma 1 del decreto legge 137/2008;
Visto il proprio precedente decreto interministeriale n. 343 del 3 ottobre 2012 con il quale e' stato approvato il "Programma stralcio di attuazione della risoluzione AC8-00143" del "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici";
Considerato che con il decreto interministeriale n. 343 cit., oltreche' approvare il predetto programma, sono state stabilite procedure e modalita' di attuazione di esso che hanno manifestato diverse criticita' all'atto pratico alle quali si intende porre rimedio con il presente decreto;
Tenuto conto che le predette criticita' consistono perlopiu' nella natura degli interventi realizzabili con il contributo statale e nei termini indicati dal decreto;
Ritenuto che gli obblighi procedurali che hanno dato luogo alle criticita' anzidette avevano soprattutto finalita' di certezza dei tempi e delle modalita' delle procedure di attuazione del programma nonche' di organizzazione degli Uffici che avrebbero sovrainteso all'attuazione di esso;
Considerato che possono essere sciolti i predetti obblighi procedurali senza sostanziali inconvenienti venendo incontro alle numerose istanze di Comuni e Province;
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali alla proposta di modifiche al decreto interministeriale n. 343 del 3 ottobre 2012 espresso nella seduta del 28 novembre 2013;
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale n. 343 del 3 ottobre 2012 - pubblicato in G.U.R.I. 9 gennaio 2013 (d'ora in poi decreto) - e' sostituito con il seguente:
"Gli Enti aggiudicatori proprietari degli edifici scolastici individuati con la Risoluzione n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera debbono manifestare l'interesse per l'assegnazione del contributo secondo l'allegato modello 1 specificando, tra l'altro, il nominativo del Responsabile del procedimento con i relativi recapiti.
2. All'art. 2, comma 3, del decreto - le parole "Nei successivi 240 giorni.." sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2014..." e le parole "contrassegnate con le lettere da "a" a "b"" sono sostituite dalle seguenti: ", fermo restando l'obiettivo della messa in sicurezza delle scuole, contrassegnate con le lettere "a" e/o "b".
3. All'art. 2, comma 4, del decreto dopo la parola "darne" e' aggiunta la parola "comunicazione".
4. L'art. 6, comma 1, del decreto e' soppresso.
Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di controllo.
Roma, 19 febbraio 2014
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lupi
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Carrozza
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni
(G.U. n. 118 del 23 maggio 2014)