Art. 1
(Modifica e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17)
1. Alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifica e integrazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, lett. b), dopo le parole: ''di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro,'' sono inserite le seguenti: ''previa autorizzazione dei competenti organi statali,'';
b) all'articolo 8, comma 2, lett. c), dopo le parole: ''a espletare'' sono inserite le seguenti: '', nel rispetto della procedura e delle competenze stabilite dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE),'';
c) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: ''con deliberazione della Giunta regionale'' sono soppresse le seguenti: ''21 maggio 2007, n. 619.''.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 ''Statuto della Regione Puglia'' ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 22 ottobre 2013