Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Trentino Alto Adige

Indietro
Legge regionale Trentino Alto Adige, 8 luglio 2013, n. 4
Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa, nonché di finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano
 

Art. 1
Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e sucessive modificazioni


1. Alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, deilavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)2
b) (omissis)3
c) (omissis)4
d) (omissis)5


Art. 2
Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni


1 In B.U. 9 luglio 2013, n. 28 - Supplemento n. 2.
2 Modifica il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.
3 Modifica il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.
4 Sostituisce il comma 2-bis dell'art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7 introdotto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2.
5 Inserisce l'art. 6-ter dopo l'art. 6-bis della l.r. 25 luglio 1992, n. 7 introdotto dall'art. 9, comma 6 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.


1. All'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)6
b) (omissis)7
c) (omissis)8
d) (omissis)9
2. All'articolo 2 della legge regionale 1/2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)10
b) (omissis)11
c) (omissis)12
d) (omissis)13
3. All'articolo 3 della legge regionale 1/2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)14
b) (omissis)15
c) (omissis)16
d) (omissis)17
6 Modifica il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
7 Modifica il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
8 Modifica il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
9 Sostituisce il comma 6 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
10 Modifica i commi 1 e 2 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
11 Modifica il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
12 Modifica il comma 1-bis dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1, introdotto dall'art. 4, comma 8 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.
13 Modifica il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
14 Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
15 Modifica il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
16 Modifica il comma 5 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
17 Sostituisce le tabelle A), B) e C) allegate alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 1, con le tabelle allegate alla presente legge.


4. (omissis)18
5. (omissis)19
6. (omissis)20


Art. 3
Norme transitorie in materia di previdenza integrativa


1. La Provincia autonoma di Trento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 1/2005, può prevedere l'introduzione di ulteriori requisiti di accesso agli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4 della medesima legge regionale, come modificata dalla presente legge, compresi quelli reddituali e patrimoniali, nonché ulteriori o diverse modalità di intervento, fermo restando che le risorse di cui all'articolo 5, comma 2 devono comunque essere destinate alla copertura previdenziale di persone che si trovano in difficoltà.
2. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, fatta salva l'applicazione degli articoli 1, 2 e 13, comma 2 della legge regionale 1/2005, possono essere individuati, con riferimento all'articolo 4 della medesima legge regionale, come modificata dalla presente legge, ulteriori requisiti di accesso, compresi quelli reddituali e patrimoniali, nonché ulteriori o diverse modalità di intervento, fermo restando che le risorse di cui all'articolo 5, comma 2 devono comunque essere destinate alla copertura previdenziale di persone che si trovano in difficoltà.
18 Sostituisce l'art. 4 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
19 Sopprime l'art. 4-bis della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1, introdotto dall'art. 4, comma 12 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.
20 Modifica il comma 1 dell'art. 13 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 5 si applicano alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro o di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, lettera c) e 6 si applicano a decorrere dall'esercizio 2014. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare relative agli anni 2014 e seguenti.


Art. 4
Finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano


1. L'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria) è abrogato con reviviscenza dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modificazioni.
2. Per il triennio 2013-2015 il finanziamento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, di cui alla legge regionale n. 5/1999 è ridotto di un importo annuo pari a tre milioni di euro.
3. (omissis)21


Art. 5
Norma finanziaria


1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificabili in euro 1 milione 200 mila annui per l'esercizio 2014 e per il triennio 2014 - 2016, si fa fronte mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 11110 ''Fondo speciale per provvedimenti legislativi''.
2. Dall'applicazione dell'articolo 2 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 09105 ''Interventi in materia di pacchetto famiglia, previdenza sociale e complementare'', per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni.
3. Dall'applicazione dell'articolo 4 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 10100 ''Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome''.


Art. 6
Entrata in vigore


21 Inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dopo il comma 2 dell'art. 18-bis della l.r. 18 agosto 1982, n. 7, introdotto dall'art. 2, comma 3 della l.r. 18 giugno 2012, n. 3.


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



TABELLA/TABELLE A


Scarica allegato

Allegato Descrizione
Allegato A


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
     Tutti i LIBRI >