Art. 1
Modifica della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e sucessive modificazioni
1. Alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, deilavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)2
b) (omissis)3
c) (omissis)4
d) (omissis)5
Art. 2
Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni
1 In B.U. 9 luglio 2013, n. 28 - Supplemento n. 2.
2 Modifica il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.
3 Modifica il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7.
4 Sostituisce il comma 2-bis dell'art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7 introdotto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2.
5 Inserisce l'art. 6-ter dopo l'art. 6-bis della l.r. 25 luglio 1992, n. 7 introdotto dall'art. 9, comma 6 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
1. All'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)6
b) (omissis)7
c) (omissis)8
d) (omissis)9
2. All'articolo 2 della legge regionale 1/2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)10
b) (omissis)11
c) (omissis)12
d) (omissis)13
3. All'articolo 3 della legge regionale 1/2005 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)14
b) (omissis)15
c) (omissis)16
d) (omissis)17
6 Modifica il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
7 Modifica il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
8 Modifica il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
9 Sostituisce il comma 6 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
10 Modifica i commi 1 e 2 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
11 Modifica il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
12 Modifica il comma 1-bis dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1, introdotto dall'art. 4, comma 8 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.
13 Modifica il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
14 Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
15 Modifica il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
16 Modifica il comma 5 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
17 Sostituisce le tabelle A), B) e C) allegate alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 1, con le tabelle allegate alla presente legge.
4. (omissis)18
5. (omissis)19
6. (omissis)20
Art. 3
Norme transitorie in materia di previdenza integrativa
1. La Provincia autonoma di Trento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 1/2005, può prevedere l'introduzione di ulteriori requisiti di accesso agli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 4 della medesima legge regionale, come modificata dalla presente legge, compresi quelli reddituali e patrimoniali, nonché ulteriori o diverse modalità di intervento, fermo restando che le risorse di cui all'articolo 5, comma 2 devono comunque essere destinate alla copertura previdenziale di persone che si trovano in difficoltà.
2. Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano, fatta salva l'applicazione degli articoli 1, 2 e 13, comma 2 della legge regionale 1/2005, possono essere individuati, con riferimento all'articolo 4 della medesima legge regionale, come modificata dalla presente legge, ulteriori requisiti di accesso, compresi quelli reddituali e patrimoniali, nonché ulteriori o diverse modalità di intervento, fermo restando che le risorse di cui all'articolo 5, comma 2 devono comunque essere destinate alla copertura previdenziale di persone che si trovano in difficoltà.
18 Sostituisce l'art. 4 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
19 Sopprime l'art. 4-bis della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1, introdotto dall'art. 4, comma 12 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.
20 Modifica il comma 1 dell'art. 13 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 5 si applicano alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro o di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, lettera c) e 6 si applicano a decorrere dall'esercizio 2014. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare relative agli anni 2014 e seguenti.
Art. 4
Finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano
1. L'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria) è abrogato con reviviscenza dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modificazioni.
2. Per il triennio 2013-2015 il finanziamento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, di cui alla legge regionale n. 5/1999 è ridotto di un importo annuo pari a tre milioni di euro.
3. (omissis)21
Art. 5
Norma finanziaria
1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificabili in euro 1 milione 200 mila annui per l'esercizio 2014 e per il triennio 2014 - 2016, si fa fronte mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 11110 ''Fondo speciale per provvedimenti legislativi''.
2. Dall'applicazione dell'articolo 2 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 09105 ''Interventi in materia di pacchetto famiglia, previdenza sociale e complementare'', per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 1/2005 e successive modificazioni.
3. Dall'applicazione dell'articolo 4 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 10100 ''Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome''.
Art. 6
Entrata in vigore
21 Inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dopo il comma 2 dell'art. 18-bis della l.r. 18 agosto 1982, n. 7, introdotto dall'art. 2, comma 3 della l.r. 18 giugno 2012, n. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
TABELLA/TABELLE A
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