Art. 1
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna
1. Le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna sono modificate con lo spostamento nella circoscrizione di Varna della p.ed. 998 e della p.f. 562/2 CC Bressanone secondo le risultanze di cui alla allegata documentazione tecnica approvata dai Consigli comunali di Bressanone e Varna, accertato che la modifica territoriale non comporta trasferimento di popolazione residente da un comune all'altro e che si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 ''Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni'' e successive modificazioni.
1 In B.U. 7 maggio 2013, n. 19.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini tra i due Comuni di Bressanone e Varna sulla base della allegata documentazione tecnica.
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 ''Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" e successive modificazioni
1. All'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (omissis)2
b) (omissis)3
Art. 3
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 ''Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni'' e disposizioni in materia di trasparenza
1. (omissis)4
2. La Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Il predetto adeguamento, esclusi gli aspetti di competenza delle Province 2 Sostituisce le lettere e) ed f) nel comma 1 dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
3 Modifica il comma 6 dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.
4 Modifica il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.
autonome, riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché le società in house e aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplinaregionale vigente in materia.
3. (omissis)5
Art. 4
Modifiche all'art. 14 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1
1. (omissis)6
Art. 5
Modifiche all'art. 23 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1
1. (omissis)7
2. La modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013.
5 Inserisce il comma 5-bis dopo il comma 5 dell'art. 7 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8 (legge finanziaria).
6 Modifica il comma 2 dell'art. 14 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.
7 Inserisce il comma 2-bis dopo il comma 2 dell'art. 23 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1.