B.U. 24 settembre 2013, n. 39
Art. 1 (Modifica dell'articolo 19/bis della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7)
(1) Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19/bis della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, dopo le parole: ''nuovo aggiudicatario della gara'' sono inserite le parole: ''o qualora una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in scadenza sia prorogata per effetto dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche, o della corrispondente disciplina provinciale'' e le parole: ''all'articolo 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7,'' sono sostituite dalle parole: ''all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche, o alla corrispondente disciplina provinciale''.
Art. 2 (Disposizione finanziaria)
(1) La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l'esercizio finanziario 2013.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.