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NORMATIVA
Normativa province autonome - Bolzano

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Legge provinciale Bolzano, 8 marzo 2013, n 3
Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali
 

Art. 1
(Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, ''Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci'')


(1) Il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:
''5. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di maestri di sci iscritti all'albo professionale di altre regioni o della provincia di Trento è subordinato alla comunicazione preventiva al collegio provinciale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche e se la professione viene esercitata in rispetto dell'articolo 19 o se presso una scuola di sci.''
(2) Il comma 6 dell'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è abrogato.
(3) Il comma 7 dell'articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:
''7. L'esercizio temporaneo della professione sul territorio provinciale da parte di chi ha conseguito la qualifica professionale di maestro di sci in altri Stati è consentito previa comunicazione preventiva all'ufficio provinciale competente ed in conformità alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione del carattere temporaneo dell'esercizio della professione di maestro di sci.''


Art. 2 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ''Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata'')


(1) Dopo l'articolo 131 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente articolo:
''Art. 131/bis (Misure straordinarie per i danni ad edifici completamente distrutti in seguito agli eventi calamitosi nel Comune di Badia nel dicembre 2012)
1. In caso di distruzione completa di edifici ad uso civile in seguito agli eventi calamitosi verificatisi nel dicembre 2012 nel Comune di Badia, è concesso un contributo a fondo perduto per i danni effettivamente subiti in misura non superiore al 70 per cento del valore degli stessi. L'Ufficio provinciale Estimo esprime un parere di congruità sull'ammontare dei danni subiti.
2. Non si applicano le cause di esclusione di cui all'articolo 32, comma 1, ad eccezione della lettera a). Il contributo di cui al presente articolo non è concesso per coprire eventuali spese per l'acquisizione di aree idonee all'edificazione, per le quali, se del caso, si applica l'articolo 30, comma 4. I contributi concessi possono essere utilizzati per la ricostruzione degli edifici distrutti oppure per la costituzione di un diritto di usufrutto, uso o abitazione.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente articolo devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Edilizia abitativa entro il 1° gennaio 2014. Su richiesta motivata, detto termine può essere prorogato.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo 4.''


Art. 3 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, ''Legge urbanistica provinciale'')


(1) L'articolo 44/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché l'articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, sono sostituiti dal seguente articolo:
''Art. 44/ter (Commercio al dettaglio nelle zone produttive)
1. Nelle zone produttive il commercio al dettaglio è consentito solo nel rispetto della tutela dell'equilibrato sviluppo dell'ambiente urbano e in armonia con la necessità di un organico e controllato sviluppo ambientale e del traffico, della tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente rurale e cittadino, del paesaggio e della natura, della tutela dei monumenti e dei beni culturali, della salute e del diritto al riposo dei lavoratori e dei cittadini.
2. La valutazione e la decisione circa l'idoneità all'esercizio del commercio al dettaglio delle aree nelle zone produttive sono effettuate dai comuni territorialmente competenti. Tenuto conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, e stante la scarsità di aree idonee all'esercizio di attività produttive e del commercio all'ingrosso e in considerazione del prevalente interesse generale di salvaguardia delle esigenze dell'ambiente urbano, della pianificazione territoriale e del traffico, degli interessi sociali ambientali e culturali finalizzati all'integrazione del commercio al dettaglio nelle zone residenziali ed in considerazione delle esigenze di pianificazione territoriale sovracomunale, la Giunta provinciale emana entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge indirizzi, criteri e modalità vincolanti per la valutazione e la decisione da assumere da parte dei comuni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'emanazione degli indirizzi e alla decisione circa l'idoneità delle aree di cui al comma 2, il commercio al dettaglio nelle zone produttive è ammesso nei seguenti casi:
a) Le merci che per il loro volume ed ingombro e per la difficoltà connessa alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possono essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali, possono essere vendute al dettaglio nelle zone produttive senza limitazioni di superficie. Tali merci sono: auto e motoveicoli a due o più ruote a propulsione autonoma, incluse le macchine edili, macchinari e prodotti per l'agricoltura, materiali edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in confezioni formato all'ingrosso, nonché determinati accessori.
b) Possono altresì essere venduti gli accessori alle merci di cui alla lettera a). La Giunta provinciale determina gli accessori ammessi. La Giunta provinciale, fermo restando quanto già previsto dalle norme urbanistiche, determina inoltre, di concerto con i comuni, il numero dei posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita.
c) Sono fatte salve le strutture di vendita al dettaglio che all'entrata in vigore della presente legge sono già state autorizzate o hanno già iniziato legittimamente la loro attività nelle aree produttive nelle quali vengono vendute merci diverse da quelle elencate alla lettera a). Tali strutture possono continuare la loro attività, ma non possono essere ampliate, trasferite o concentrate.
d) Le imprese artigiane ed industriali possono vendere, presso le loro sedi nelle aree produttive, i propri prodotti nonché gli articoli strettamente legati all'esercizio della propria attività. Tali prodotti sono determinati dalla Giunta provinciale.
e) Il commercio al dettaglio nelle zone produttive è altresì ammesso:
1. nei cinema, per articoli determinati dalla Giunta provinciale;
2. nelle cooperative di produzione agricola, rispettivamente nei locali di società controllate dalle stesse, per i prodotti determinati dalla Giunta provinciale;
3. senza limitazioni nella zona produttiva con destinazione particolare, per la realizzazione a Bolzano del centro commerciale con rilevanza provinciale.
f) La possibilità di esercitare l'attività di commercio al dettaglio di cui alla lettera c) decade, se cessa l'attività di commercio al dettaglio.''


Art. 4 (Modifica della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, ''Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU) e disposizioni sul catasto'')


(1) Il titolo della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, è sostituito dal seguente: ''Agevolazioni nell'ambito dell'imposta municipale propria (IMU), nell'ambito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e disposizioni sul catasto.''
(2) Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, è così sostituito:
''3. Da parte del contribuente è in ogni caso dovuta la quota di imposta riservata allo Stato di cui alla lettera f) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche.''
(3) Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, è inserito il seguente articolo:
''Art. 1/bis (Potestà regolamentare del comune in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES)
1. In aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale i comuni sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a ridurre con proprio regolamento la maggiorazione TARES prevista al comma 13 dell'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, di massimo 0,3 euro al metro quadrato.
2. Ai sensi dell'articolo 80, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si determina che la maggiorazione di cui al comma 1 del presente articolo e la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani adottata dagli enti locali ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, possono essere riscosse mediante le seguenti modalità: tramite bonifico diretto bancario o postale o tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o postale oppure secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale. La modalità o le modalità e i termini di riscossione sono stabiliti nel regolamento comunale sulla tariffa dei rifiuti.''
(4) Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, è aggiunto il seguente comma:
''2. Gli effetti dell'accantonamento effettuato dallo Stato a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali della Provincia di cui al comma 13-bis dell'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, sono disciplinati con l'accordo sulla finanza locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.''


Art. 5 (Abrogazione)


(1) La lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8, aggiunta dall'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, è abrogata.


Art. 6 (Disposizione finanziaria e entrata in vigore)


(1) La presente legge non comporta nuove o maggiori spese per l'esercizio finanziario 2013.
(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.
(3) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



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