Art. 1
Modifica all'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33
1. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), punto 2, della legge regionale 19 novembre 2012, n. 32, le parole: ''e degli enti sportivi delle confessioni religiose'' sono sostituite dalle seguenti: ''dell'Associazione nazionale San Paolo Italia (ANSPI) e degli enti sportivi delle altre confessioni religiose.''
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 ''Statuto della Regione Puglia'' ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 19 luglio 2013