Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato
Il Presidente regionale promulga la seguente legge:
Articolo 1
Riduzione temporale del vincolo di destinazione d'uso degli impianti
1. L'articolo 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: 'Art. 15. 1. Le opere e gli impianti costruiti, completati, attrezzati con le provvidenze di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione per quindici anni e dovranno essere utilizzati secondo un disciplinare d'uso che farà parte integrante del decreto di finanziamento.'.
2. I disciplinari d'uso esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 8/1978 come sostituito dal comma 1.
3. Restano salve le disposizioni contenute nell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 162 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la costruzione di impianti sportivi su aree demaniali nel territorio della Regione
Articolo 2
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.