Art. 1
(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente ''Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 ‘Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa' e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente ‘Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale' e successive modifiche)
1. (omissis)2
1 In B.U. 17 settembre 2013, n. 38.
2 Sostituisce l'art. 4 della l.r. 18 marzo 2013, n. 2.
Art. 2
(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente ''Pacchetto famiglia e previdenza sociale'' e successive modifiche)
1. (omissis)3
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
3 Modifica il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1
(Pacchetto famiglia e previdenza sociale).