Art. 1
(Approvazione dell'accordo)
1. E' approvato l'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, riguardante le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, allegato alla presente legge.
2. Le intese, le richieste e le designazioni previste in capo alla Regione Liguria dall'accordo di cui al comma 1 sono di competenza della Giunta regionale. Per le designazioni si applicano le procedure di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
(Effetti dell'accordo)
1. Gli effetti dell'accordo decorrono dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle tre leggi regionali di approvazione dello stesso.
Art. 3
(Abrogazione di norme)
1. A far data dalla decorrenza degli effetti del nuovo accordo, ai sensi dell'articolo 2, è abrogata la legge regionale 13 luglio 2001, n. 20 (Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta).
Allegati:
Vedi Allegato (Art. 1)