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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale Emilia Romagna, 04 luglio 2013, n 6
Misure in materia di pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale
 

Bollettino ufficiale n. 182 del 4 luglio 2013


Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


Art. 1
Finalità


1. Al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario regionale e assicurare la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti sorti entro il 31 dicembre 2012, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 Sito esterno.


Art. 2
Accensione dell'anticipazione


1. Per le finalità di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013 Sito esterno, convertito dalla legge n. 64 del 2013 Sito esterno, la Regione Emilia-Romagna accede alle anticipazioni di liquidità nelle misure previste dai decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, del decreto-legge n. 35 del 2013 Sito esterno, convertito dalla legge n. 64 del 2013 Sito esterno.
2. La Regione trasferisce agli enti del Servizio sanitario regionale le somme derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 1, da destinare, in via esclusiva, al pagamento dei debiti previsti dai piani di pagamento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013 Sito esterno, convertito dalla legge n. 64 del 2013 Sito esterno.
3. La Giunta regionale provvede con proprio atto a disciplinare gli adempimenti necessari in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2013 Sito esterno, convertito dalla legge n. 64 del 2013 Sito esterno.


Art. 3
Rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio regionale


1. Al rimborso delle anticipazioni di liquidità la Regione provvede con oneri a carico del proprio bilancio, alle condizioni previste all'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 35 del 2013 Sito esterno, convertito dalla legge n. 64 del 2013 Sito esterno.
2. Il pagamento del rimborso delle anticipazioni di liquidità è garantito dalla Regione Emilia-Romagna mediante l'utilizzo di apposite unità previsionali di base e di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, per l'intera durata del rimborso stesso.
3. Le spese per il rimborso delle anticipazioni di liquidità, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota di interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).


Art. 4
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio


1. Per l'attuazione della presente legge e con riferimento al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 Sito esterno, come aggiornato dal decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2013, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 Sito esterno convertito dalla legge n. 64 del 2013 Sito esterno, la Regione provvede all'istituzione di appositi capitoli e di specifiche unità previsionali di base per l'iscrizione dell'anticipazione di liquidità, nella parte entrata del bilancio regionale e per l'iscrizione dei relativi trasferimenti agli enti del Servizio sanitario regionale, nella parte spesa del bilancio regionale mediante la seguente variazione al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, con riferimento all'esercizio 2013:
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA -
a) Variazioni in aumento


TITOLO 5 CATEGORIA 19 ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO A BREVE TERMINE
U.P.B. 5.19. 13500 "Anticipazioni di liquidità dallo Stato"
Stanziamento di competenza EURO 447.980.000,00
Stanziamento di cassa EURO 447.980.000,00
Cap. 06940 "Anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 Sito esterno" (Art. 3 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 Sito esterno, convertito dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64 Sito esterno)"
Stanziamento di competenza EURO 447.980.000,00
Stanziamento di cassa EURO 447.980.000,00
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA -
a) Variazioni in aumento


TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO
CATEGORIA ECONOMICA 237 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI


U.P.B. 1.5.1.3.18900 "Trasferimenti in capitale agli enti del servizio sanitario regionale"
Stanziamento di competenza EURO 447.980.000,00
Stanziamento di cassa EURO 447.980.000,00
Cap.52050 "Trasferimenti in capitale agli enti del servizio sanitario regionale a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 Sito esterno" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 Sito esterno, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 Sito esterno)"
Stanziamento di competenza EURO 447.980.000,00
Stanziamento di cassa EURO 447.980.000,00
2. Per l'iscrizione dell'anticipazione di liquidità, nella parte entrata del bilancio regionale e per l'iscrizione dei relativi trasferimenti agli enti del Servizio sanitario regionale, nella parte spesa del bilancio, di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 35 del 2013 Sito esterno, convertito dalla legge n. 64 del 2013 Sito esterno, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propri provvedimenti amministrativi, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa.
3. Alla copertura degli oneri per il rimborso degli interessi e delle anticipazioni, di cui articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 Sito esterno, convertito dalla legge n. 64 del 2013 Sito esterno, derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte, fino all'importo di Euro 30.000.000,00 per l'esercizio 2014 e fino all'importo di Euro 50.000.000,00 a decorrere dall'esercizio 2015, mediante la seguente variazione agli esercizi 2014 e 2015 del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015:


STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA


a) Variazioni in diminuzione
U.P.B. 1.7.1.1.29000 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
Stanziamento di competenza:
Esercizio 2014 EURO 30.000.000,00
Esercizio 2015 EURO 50.000.000,00
Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie"
Stanziamento di competenza:
Esercizio 2014 EURO 30.000.000,00
Esercizio 2015 EURO 50.000.000,00
b) Variazioni in aumento
U.P.B. 1.7.4.2.30270 "Interessi passivi e oneri per anticipazioni passive di cassa"
Stanziamento di competenza:
Esercizio 2014 EURO 19.311.647,68
Esercizio 2015 EURO 31.811.987,14
Cap. 87850 "Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 Sito esterno" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 Sito esterno, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 Sito esterno). - Spese obbligatorie"
Stanziamento di competenza:
Esercizio 2014 EURO 19.311.647,68
Esercizio 2015 EURO 31.811.987,14
U.P.B. 1.7.4.5.30550 "Rimborso di anticipazioni passive di cassa nel settore sanità"
Stanziamento di competenza:
Esercizio 2014 EURO 10.688.352,32
Esercizio 2015 EURO 18.188.012,86
Cap. 88850 "Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 Sito esterno" (Art. 3, D.L. 8 aprile 2013,n. 35 Sito esterno, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 Sito esterno). - Spese obbligatorie"
Stanziamento di competenza:
Esercizio 2014 EURO 10.688.352,32
Esercizio 2015 EURO 18.188.012,86


4. A decorrere dall'esercizio 2016, la Regione provvede alla copertura degli oneri per il rimborso delle anticipazioni e degli interessi, derivanti dall'attuazione della presente legge, con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 dalla legge regionale n. 40 del 2001.


Art. 5
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.



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