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NORMATIVA
Normativa nazionale - Provvedimenti vari - Governo

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Ministero delle Infrastrutture nota 9.12.2004 n.3773/PL/2004
Legittimi i segnali stradali senza il numero dell'ordinanza sul retro
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti terrestri
Direzione generale per la Motorizzazione


Prot. n.3773 Roma, 9 dicembre 2004


Alla Città di Nardò
Sett. 1/C - Polizia Locale
Via A. De Petris, 1
Rif. nota 5846/PL/2004 del 19/10/2004
Oggetto:La mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza sul cartello stradale non costituisce presupposto idoneo a rendere il divieto inefficace.
Lo ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture con la nota 5846/PL/2004, precisando altresì che le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la collocazione dei segnali e per fissare termini di decorrenza del provvedimento connesso, anche in funzione dell'art. 37 del citato codice che, al comma 3, prevede il ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione di segnaletica entro un termine che decorre proprio dallo stesso provvedimento.
Con riferimento alla nota a margine si comunica che l'art. 5 del Nuovo Codice della Strada attribuisce agli Enti proprietari di strade il compito di provvedere alla regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la collocazione dei segnali e per fissare termini di decorrenza del provvedimento connesso, anche in funzione dell'art. 37 del citato codice che, al comma 3, prevede il ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione di segnaletica entro un termine che decorre proprio dallo stesso provvedimento.
L'utente della strada, ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del Nuovo Codice della Strada è tenuto comunque al rispetto delle prescrizioni imposte con la segnaletica presente su strada, ed è soggetto alle eventuali conseguenze sanzionatorie, dal momento che i segnali, in quanto installati, esplicano comunque la loro funzione.
La mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza, nella fattispecie in esame, non costituisce presupposto idoneo a rendere il divieto inefficace.
Di converso, laddove il legislatore, dalla mancata apposizione sul segnale degli estremi autorizzativi, ne ha voluto far discernere una vera e propria causa di inefficacia dello stesso, lo ha espressamente indicato, come per i segnali di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione che al comma 1, lettera e), per i segnali di passo carrabile prevede: " ... la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto ...".
A sostegno di tale posizione si richiama anche la sentenza della Cassazione civile n. 6474 del 18.05.2000.
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini



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