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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge statutaria regionale Toscana 23 gennaio 2017, n. 23
Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Ulteriori modifiche all'articolo 74 dello Statuto
 
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, dell' 1 giugno 2017

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, e l'Sito esternoarticolo 133, della Costituzione ;
Visto l'articolo 74 dello Statuto;
Considerato quanto segue:

1. Con legge regionale statutaria 15 luglio 2015, n. 57 (Modifiche all'articolo 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti) si è proceduto a modificare l'articolo 74 dello Statuto disponendo che l'iniziativa popolare delle leggi di fusione di comuni possa essere esercitata da un numero di elettori corrispondente ad una percentuale del totale degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato;
2. Tale previsione, che fissa la citata percentuale pari ad almeno il 10 per cento degli elettori di ciascun comune e, comunque, ad almeno il 15 per cento complessivo di tutti i comuni, ancorché rispondente all'esigenza di consentire l'esercizio di tali iniziative legislative in comunità locali di limitate dimensioni, non presenta una relazione diretta con il diverso peso demografico dei comuni interessati e può permettere, nei piccoli comuni, la presentazione di proposte di legge di fusione di iniziativa popolare anche con un numero di sottoscrizioni particolarmente esiguo in termini assoluti;
3. E' opportuno, pertanto, anche in seguito all'impegno ad effettuare una valutazione in merito assunto dal Consiglio regionale con l'approvazione della risoluzione 6 aprile 2016, n. 39 (Orientamenti del Consiglio regionale in materia di fusione di comuni e di riforma del sistema delle autonomie locali), procedere ad una modifica della disposizione sopracitata, contenuta nel comma 1 bis dell'articolo 74 dello Statuto, al fine di introdurre, in termini percentuali, una relazione decrescente tra le firme richieste per l'esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi di fusione ed il maggiore peso demografico di ciascun comune interessato;

Approva la presente legge

Art. 1
Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Modifiche all'articolo 74 dello Statuto
1. Il comma 1 bis dell'articolo 74 dello Statuto è sostituito dal seguente:
'' 1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l'istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'iniziativa popolare può essere esercitata:
a) da un numero di elettori che:
1) in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;
2) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a milleduecentocinquanta;
3) in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a duemila;
b) dal consiglio o dai consigli comunali interessati. ''.


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