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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionle Lazio 16 marzo 2011, n. 2
Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie.
 

Il Consiglio regionale


ha approvato


Il Presidente della Regione


promulga la seguente legge:


ARTICOLO 1
(Finalità)


1. Al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie anche attraverso il miglioramento degli impianti con l’introduzione di nuove tecnologie nel settore, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi per i quali non esistono efficaci metodi di lotta, la Regione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, può concedere contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo, anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione per il finanziamento di analoghe misure di intervento.


2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attivati esclusivamente a fronte di uno specifico programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione di determinate fitopatie o di infestazioni parassitarie.


ARTICOLO 2
(Beneficiari)


1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, singole o associate, del settore agricolo che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione, infette o infestate
da organismi nocivi, impartite dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche e della legge regionale 11 giugno 1996, n. 20 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale in attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536).

ARTICOLO 3
(Contributi)


1. Per ciascuna specie vegetale ed in relazione a determinate fitopatie o infestazioni parassitarie, sulla base del programma di cui all’articolo 1, comma 2, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, fissa l’importo di sostegno ed individua la relativa dotazione finanziaria, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.


2. Il contributo, determinato nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1, non può superare il 100 per cento della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle colture distrutte in conseguenza di fitopatie o di infestazioni parassitarie ed alla eventuale diminuzione di
reddito dovuta ad obblighi di quarantena, difficoltà di reimpianto o coltivazione, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo.


3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge non possono accedere ad altre linee di intervento previste da disposizioni dell’Unione europea, statali o regionali, per le medesime finalità.

ARTICOLO 4
(Adempimenti)


1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, gli aiuti di cui alla presente legge sono soggetti all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea.

ARTICOLO 5
(Trattamento dei dati personali)


1. I dati relativi ai beneficiari di cui all’articolo 2 sono trattati dalla Regione per le finalità istituzionali previste dalla presente legge.


2. Le operazioni di trattamento di cui al comma 1 sono effettuate secondo le modalità e le condizioni previste nel Titolo IX, Capo V, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

ARTICOLO 6
(Disposizione finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B12, del capitolo denominato: “Interventi per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2011, pari a 1.000.000,00 di euro alla cui

ARTICOLO 7
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 16 marzo 2011


LA PRESIDENTE
RENATA POLVERINI



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