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Normativa regionale - Molise

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Legge Regione Molise 16 novembre 2020, n.13
Istituzione della Consulta regionale della famiglia
 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.77 del 18 novembre 2020


Art. 1
Istituzione della Consulta regionale della famiglia

1. È istituita, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 29 della Costituzione, la Consulta regionale della famiglia, di seguito denominata 'Consulta', che svolge funzioni di impulso e sostegno alla realizzazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di politiche rispettose del principio di sussidiarietà e dei diritti della famiglia, con attività consultive, propositive e di attiva collaborazione alle politiche e agli interventi che la Regione rivolge alle famiglie.


Art. 2
Finalità della Consulta

1. La Consulta persegue le finalità di:
a) promuovere e salvaguardare i valori della famiglia, quale luogo fisico e simbolico dove si promuove la crescita, lo sviluppo, il sostegno e il benessere di tutti i componenti il nucleo familiare;
b) favorire la partecipazione attiva della famiglia alla vita culturale, sociale e politica;
c) promuovere in sinergia con l'Amministrazione regionale politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni e i diritti della famiglia, favorendo interventi che permettano e/o agevolino la permanenza dei suoi componenti all'interno della struttura familiare;
d) favorire il confronto tra diverse esperienze in materia di politiche per la famiglia;
e) promuovere iniziative tra Amministrazioni e territorio che rendano la comunità e le istituzioni più sensibili nei confronti della famiglia e che siano altresì adeguate ai bisogni della famiglia;
f) promuovere relazioni tra i diversi soggetti, istituzionali e non, che operano sul territorio regionale;
g) esprimere, quando richiesto, pareri su tutte le materie di competenza regionale che riguardano le politiche familiari ed i relativi servizi previsti dalla legge regionale n. 13 del 2014.


Art. 3
Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
a) il Presidente;
b) i due Vicepresidenti;
c) il Segretario.
2. Le cariche elettive di Presidente, Vicepresidente e Segretario hanno durata triennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi.
3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. La prima convocazione della Consulta è disposta dal Presidente della Giunta regionale che la presiede.
4. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, in base a turni mensili.
6. La Consulta si riunisce presso la sede messa a disposizione dalla Giunta regionale.


Art. 4
Composizione della Consulta

1. Fanno parte della Consulta le associazioni iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:
a) che svolgano le attività senza scopo di lucro;
b) che operino in modo continuativo da almeno due anni sul territorio regionale dall'entrata in vigore della presente legge e che prevedano nello statuto attività in favore della famiglia.
2. L'associazione che fa richiesta deve indicare il nome del suo rappresentante e dell'eventuale sostituto.
3. Fanno parte anche della Consulta il dirigente del servizio regionale competente in materia di politiche sociali, i rappresentanti degli Ambiti sociali territoriali e dei due capoluoghi di provincia e un rappresentante dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), i quali designano ciascuno l'eventuale sostituto.
4. L'assunzione di incarichi e la partecipazione dei componenti alle sedute della Consulta è volontaria e gratuita e non dà diritto ad alcun compenso.


Art. 5
Elezione e funzioni degli organi della Consulta

1. Gli organi della Consulta sono eletti dalla Consulta medesima riunita in assemblea con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente, ciascun Vicepresidente ed il Segretario sono eletti, con distinte votazioni, a maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Presidente:
a) rappresenta la Consulta nei rapporti con l'amministrazione regionale, relazionando entro il 31 gennaio di ogni anno sull'attività svolta e sulle attività future;
b) convoca e presiede la Consulta;
c) predispone l'ordine del giorno delle sedute della Consulta;
d) trasmette all'amministrazione regionale le decisioni della Consulta;
e) informa la Consulta sulle iniziative esercitate e da svolgere;
f) formula proposte che saranno oggetto di approfondimento e discussione da parte della Consulta;
g) predispone relazioni sugli argomenti di esame da parte della Consulta;
h) sottoscrive gli atti della Consulta;
i) mantiene e potenzia i rapporti con le istituzioni, con enti locali, forze sociali e politiche;
j) relaziona all'Amministrazione regionale ogni qualvolta se ne ravvisi il carattere della necessità.


Art. 6
Attività della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente, che predispone l'ordine del giorno della seduta. Eventuali riunioni straordinarie possono essere richieste anche da un singolo componente della Consulta, purché rispondano al carattere d'urgenza.
2. Qualora all'ordine del giorno della Consulta siano iscritti argomenti che riguardano associazioni, enti, organismi pubblici o privati, che non fanno parte della Consulta, il Presidente può invitare i rappresentanti di tali istituzioni per l'eventuale audizione. La Consulta deve riunirsi almeno 4 volte l'anno.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, può essere revocata l'ammissione alla Consulta di un'associazione qualora essa:
a) abbia cessato la propria attività;
b) abbia modificato la propria attività, facendo venire meno lo scopo sociale;
c) non persegua lo scopo istituzionale;
d) abbia commesso violazioni di legge.


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