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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge Regione Molise 11 novembre 2020, n.12
Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano
 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.76 del 16 novembre 2020


Art. 1
Definizione, obiettivi e finalità

1. La Regione persegue la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della costa molisana promuovendo l'utilizzo dei trabucchi nel rispetto della loro naturale destinazione e della conformità ai valori tradizionali tipici degli stessi e secondo le modalità di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. I trabucchi e l'area circostante fino ad una fascia di 50 metri dal sedime sono considerati beni culturali sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42/2004.


Art. 2
Piani di recupero

1. I Comuni, per le finalità di cui all'articolo 1, devono redigere piani per il recupero, il ripristino, la conservazione e la costruzione dei trabucchi, disponendo gli ambiti localizzativi per le nuove costruzioni e le norme tecniche attuative, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano degli Arenili Comunale (PSC), nonché di quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 44 (Interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana).
2. I Piani di cui al comma 1 devono essere recepiti nel 'Piano Paesaggistico Regionale'.
3. I Comuni possono adottare apposito regolamento attuativo nel rispetto delle disposizioni regionali e statali in materia favorendo un'attività di programmazione, sviluppo e cooperazione con le altre attività turistico-ricettive e culturali operanti sul territorio.


Art. 3
Attività preminente

1. I trabucchi devono conservare la finalità di pesca per diletto e luogo di incontro.
2. E'consentita l'utilizzazione dei trabucchi per tutto l'anno anche per eventi culturali, manifestazioni promozionali dei prodotti tipici locali, ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande con uso di prodotto ittico pescato dalla struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del mar Adriatico.
3. E'fatto divieto assoluto di utilizzare i trabucchi per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e statali in materia, nonché di realizzare qualunque intervento di trasformazione edilizia, ad eccezione di quelli strettamente necessari per la conservazione, l'ottimizzazione della funzionalità e il superamento delle barriere architettoniche.


Art. 4
Attività commerciale-turistica

1. Per l'esercizio di attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande è prescritto il possesso dei requisiti previsti dalle norme statali e regionali, nonché i seguenti requisiti:
a) conformità dei locali alle prescrizioni statali, regionali e comunali. Per la singolarità e tipicità della struttura, sono consentite deroghe da parte del Comune ai parametri di carattere igienico-sanitario indicati dalle disposizioni regionali e comunali, sentita la competente autorità sanitaria;
b) i rifiuti solidi, i liquami e i reflui da operazioni di lavaggio e pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) certificato di collaudo previsto agli articoli 24, 25 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero certificato di idoneità statica, redatto nelle forme di legge da tecnico abilitato, depositato presso l'ufficio tecnico comunale competente e contenente l'indicazione sul numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti sul trabucco in condizioni di sicurezza;
d) certificato di agibilità rilasciato dal Comune di competenza ai sensi degli articoli 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 indicante il numero massimo di persone che possono sostare contemporaneamente sulla struttura. Il titolare dell'attività dovrà provvedere a presentare ogni anno al Comune apposita certificazione di un tecnico abilitato riguardo alla permanenza dei requisiti nel certificato di agibilità.
2. Il titolare dell'attività di ristorazione è tenuto a comunicare al Comune competente i giorni e gli orari di apertura per permettere le attività anche turistico-didattiche.
3. Il titolare dell'attività di ristorazione garantisce il perfetto funzionamento della macchina da pesca del trabucco, anche al fine di simulare l'antico metodo di pesca. Il titolare della struttura promuove altresì la diffusione della storia del trabucco, illustrandola ai clienti attraverso il racconto o la distribuzione di materiale informativo.


Art. 5
Disposizioni tecniche

1. Per la realizzazione di nuovi trabucchi, in sede di redazione dei Piani comunali di cui all'articolo 2, i Comuni, osservano i seguenti limiti dimensionali:
a) la struttura destinata alla ristorazione aperta al pubblico, esclusa l'area occupata dalla rete e dalle passerelle, non può eccedere la superficie di 180 metri quadrati calpestabili e la parte di struttura destinata ai servizi accessori connessi alla ristorazione, quali cucina e servizi, e ai servizi igienici non può eccedere la superficie di 60 metri quadrati calpestabili;
b) la passerella di accesso, la cui superficie è esclusa dal computo dei parametri massimi individuati dalla lettera a), deve avere una larghezza compresa tra metri 2 e metri 2,30, per una lunghezza massima di metri 50. Le passerelle laterali, ove previste, devono avere una larghezza compresa tra metri 2 e metri 2,30 e una lunghezza compatibile con le necessità funzionali;
c) la rete da pesca deve rispettare le dimensioni normative. Il trabucco può essere dotato di una rete di arredo, simbolica, fissa e non fruibile per la pesca, di dimensioni non superiori a metri quadrati 300;
d) altezza massima della piattaforma dal livello mare compresa tra metri 5,20 e metri 6;
e) utilizzo di materiali naturali (legno massello), opportunamente verniciati con strato protettivo, con esclusione delle parti di fondazione e quelle a contatto con il mare e con gli scogli, che possono essere realizzate in metallo idoneo. E'data facoltà di utilizzare una tipologia costruttiva in cemento armato solo per la parte delle fondazioni profonde totalmente al di sotto del fondale come pali o plinti a bicchiere a cui possono essere appoggiate le parti strutturali in legno o metallo idoneo. E'escluso l'utilizzo di materiali plastici e legno lamellare;
f) i collegamenti tra le travi portanti devono essere realizzati esclusivamente con bullonatura in acciaio, adeguatamente dimensionata;
g) tutti gli impianti a servizio del trabucco (idrico, elettrico) devono essere resi non visibili mediante condotti scatolari in legno di idonea dimensione e sezione;
h) le porte e gli infissi devono essere in legno massello opportunamente verniciato con protettivo;
i) non è consentito pavimentare il tavolato e le passerelle;
j) le coperture delle superfici possono essere protette con impermeabilizzante non visibile esternamente;
k) i tiranti devono essere realizzati con filo metallico zincato di idonea sezione;
l) deve essere garantito il carattere provvisorio dei manufatti.
2. I limiti dimensionali previsti dal comma 1 si applicano anche in caso di ristrutturazione ed ampliamento dei trabucchi esistenti nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia.


Art. 6
Sanzioni

1. Chiunque danneggi, degradi o, senza autorizzazione, rinnovi anche parzialmente, i trabucchi è punito con una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro ventimila a un massimo di euro duecentomila, oltre all'obbligo di ripristino dello stato originario, a propria cura e spese.


Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.


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