Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e disposizioni transitorie riguardanti sanzioni amministrative e ricorsi amministrativi in materia di caccia e pesca(BUR n. 16/2017)
(BUR n. 16/2017)
Art. 1
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 , è rideterminata al 10 febbraio 2018.
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
Art. 2
Disposizioni transitorie relative alle funzioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e di ricorsi amministrativi.
1. Fino alla compiuta definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo derivante dalla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ''Collegato alla legge di stabilità regionale 2017'', e conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, tutela delle risorse idrobiologiche, della fauna ittica e disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto, continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, che ne introitano i proventi.
2. Nelle more della definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo in materia di caccia e pesca, così come previsto e disciplinato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , ed al fine di consentire la esperibilità e la definizione dei ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Province nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'' e dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 ''Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto'', è ripristinata la vigenza dell'articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'' e dell'articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 ''Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto''.
Art. 3
Norma di abrogazione.
1. La legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 ''Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 '' è abrogata.
Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.