(B.U. del 20 aprile 2021, n. 19)
Art. 1
(Disposizioni in materia di eliski. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)
1. Il comma 6bis dell'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è sostituito dal seguente:
"6bis. La Giunta regionale, acquisiti mediante conferenza dei servizi i pareri delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, ambiente, pianificazione territoriale, aree naturali, forestazione, patrimonio paesaggistico e architettonico, protezione civile e turismo, può modificare l'allegato A. Tale modificazione dell'allegato A costituisce, inoltre, variante al piano regolatore generale del Comune interessato, soggetta alla disciplina di cui all'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".
Art. 2
(Disposizioni in materia di Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), le parole: "della spesa per il personale sostenuta nell'esercizio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "della spesa per il personale indicata nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 8/1992, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:
"1bis. Il piano del fabbisogno del personale deve essere comunicato all'Amministrazione regionale, per eventuali rilievi da formularsi entro quindici giorni dalla comunicazione, almeno quarantacinque giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione.".
Art. 3
(Disposizione in materia di ricerca e sviluppo. Abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)
1. L'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è abrogato.
2. Sono, altresì, abrogati:
a) l'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 28 (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo));
b) l'articolo 6 della legge regionale 11ottobre 2007, n. 25 (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo));
c) l'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 33 (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale)).
Art. 4
(Disposizioni in materia di nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48)
1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), dopo le parole: "con propria deliberazione", sono aggiunte le seguenti: "le funzioni e la".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 24 della l.r. 48/1995, è inserito il seguente:
"7bis. Al fine di garantire la selezione delle migliori professionalità, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, l'individuazione dei componenti esperti, esterni all'Amministrazione regionale, del NUVAL avviene, per ciascun profilo professionale richiesto, mediante procedura di valutazione comparativa cui si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie). Il dirigente della struttura organizzativa di supporto al NUVAL, individuata ai sensi del comma 6, trasmette alla Giunta regionale, per la nomina, gli esiti della procedura di valutazione. Delle nomine è data pubblicità secondo le modalità previste dalla normativa vigente.".
Art. 5
(Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente: "L'accordo di programma può determinare varianti o modifiche degli strumenti urbanistici, compresi quelli derivanti dalla modifica degli ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I. In tal caso:".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 38 della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:
"12bis. La procedura di autorizzazione di cui al comma 12 è ricompresa in quella di cui all'articolo 26, quando è attivata la procedura di accordo di programma prevista dal medesimo articolo.".
3. Dopo la lettera aquater) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998, è inserita la seguente:
"aquinquies) mutamenti urbanisticamente non rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 74, comma 3, in assenza di opere;".
4. Al comma 2 dell'articolo 64 della l.r. 11/1998, le parole: ", anche" sono soppresse.
5. Al comma 4 dell'articolo 80bis della l.r. 11/1998, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 3".
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 80bis della l.r. 11/1998 è aggiunto il seguente:
"4bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per l'applicazione degli adempimenti di cui al presente articolo.".
Art. 6
(Disposizione in materia di soccorso sulle piste di sci. Modificazione alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32)
1. Dopo il comma 2bis dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), è aggiunto il seguente:
"2ter. Limitatamente alla stagione invernale 2020/2021, per la liquidazione della spesa non sono applicate le soglie minime di periodo di funzionamento e di percentuale di percorribilità.".
Art. 7
(Disposizioni in materia di complessi ricettivi all'aperto. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)
1. Al comma 2bis dell'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), dopo le parole: "Ai fini di cui al presente comma," sono inserite le seguenti: "per case mobili si intendono quelle costituite da non più di due vani oltre al servizio igienico, distribuiti su un unico livello, con superficie complessiva netta interna, comprensiva del servizio igienico, non superiore rispettivamente a mq 25 nel caso di un vano e mq 35 nel caso di due vani e".
Art. 8
(Disposizioni in materia di artigianato di tradizione.
Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato di tradizione), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ovvero presso sedi messe a disposizione da soggetti terzi".
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 2/2003, la parola: "giovani" è sostituita dalla seguente: "soggetti".
Art. 9
(Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)
1. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), sono inserite le seguenti:
"gbis) da un rappresentante della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales, o suo delegato;
gter) da un rappresentante dei consulenti del lavoro, nominato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta;
gquater) dalla consigliera o dal consigliere regionale di parità;".
Art. 10
(Disposizioni in materia di siti minerari dismessi. Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 12)
1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 12 (Disposizioni per la valorizzazione dei siti minerari dismessi), è sostituita dalla seguente:
"a) il coordinatore del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato;".
2. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 12/2008 è sostituita dalla seguente:
"e) tre tecnici rispettivamente competenti in materia di geologia e storia delle miniere, in scienze museali e in economia, da individuare, ove possibile, nell'ambito del personale dell'Amministrazione regionale o degli altri enti del comparto unico, per i cui compensi, nel caso di personale esterno alla pubblica amministrazione, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie);".
Art. 11
(Disposizione in materia di sci di fondo. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 18)
1. Dopo la lettera dbis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), è aggiunta la seguente:
"dter) la realizzazione di sistemi integrati di bigliettazione.".
Art. 12
(Disposizioni in materia di organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), le parole: "il Comando regionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi".
2. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 37/2009 è sostituito dal seguente:
"3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), la Commissione è integrata, con diritto di voto:
a) da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);
b) da un rappresentante della Regione;
c) da un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) della Valle d'Aosta;
d) da un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro della Valle d'Aosta;
e) da un rappresentante del Comune territorialmente competente.".
3. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 37/2009, le parole: "Comandante regionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi".
4. Al comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 37/2009, le parole: "Comandante regionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi".
5. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 37/2009, le parole: "Comandante regionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi".
6. Al comma 1 dell'articolo 80 della l.r. 37/2009, le parole: "Comandante regionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi".
7. Al comma 2 dell'articolo 81 della l.r. 37/2009, le parole: "Comandante regionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi".
8. Al comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 37/2009, le parole: "del Comandante regionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi".
9. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 92 della l.r. 37/2009, le parole: "Comandante regionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente regionale competente in materia di servizi antincendi".
Art. 13
(Disposizioni in materia di gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale. Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44)
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di gestione di punti di informazione e promozione turistica, a carattere temporaneo e stagionale, e le attività di valorizzazione e commercializzazione dell'artigianato di tradizione, comprese le attività erogate per il tramite degli enti strumentali della Regione e degli enti locali".
2. Al comma 2bis dell'articolo 9 della l.r. 44/2010, le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e d)".
3. Dopo il comma 2bis dell'articolo 9 della l.r. 44/2010 è inserito il seguente:
"2ter. I rapporti inerenti ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma l, lettera d), erogati sul territorio per il tramite degli enti strumentali della Regione sono regolati da uno o più contratti di servizio sottoscritti dal rappresentante legale degli enti strumentali interessati e redatti sulla base di schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale di volta in volta competente.".
Art. 14
(Disposizioni in materia di controllo e valutazione delle politiche regionali. Modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3)
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), è inserito il seguente:
"Art. 3bis
(Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali)
1. La funzione consiliare di controllo sull'attuazione e valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è esercitata dal Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali, composto da sei Consiglieri, in modo da garantire la presenza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio palese, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Comitato si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, di un apposito ufficio interno di supporto specialistico a carattere giuridico e amministrativo. L'Ufficio di Presidenza garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni del Comitato.
3. Il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale definisce le modalità di funzionamento e le competenze del Comitato, nonché gli strumenti per l'esercizio della funzione di controllo e valutazione degli effetti delle politiche regionali.".
Art. 15
(Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale. Proroga di termini. Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), le parole: "sono prorogati fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogabili fino al 31 dicembre 2023".
Art. 16
(Disposizioni in materia di promozione degli investimenti. Modificazione alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 8)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), le parole: "medie e grandi" sono soppresse.
Art. 17
(Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazione alla legge regionale 21 luglio 2016, n. 11)
1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), è inserita la seguente:
"abis) in favore della Regione, per il periodo successivo al 1° gennaio 2017, dell'importo del canone di cui all'Allegato A, da versare in un'unica soluzione, oppure, su istanza del soggetto interessato, in tre rate quinquennali;".
Art. 18
(Disposizioni in materia di politiche educative. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), sono aggiunti i seguenti:
"1bis. In ossequio al principio statutario di cui all'articolo 40bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e all'articolo 2 del d.lgs. 44/2016, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado ubicate nei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), si svolge anche una prova di conoscenza della lingua tedesca, in aggiunta alla prova di conoscenza della lingua inglese di cui al comma 1 o, qualora l'insegnamento della lingua inglese non sia previsto come obbligatorio, in sostituzione delle medesima prova.
1ter. Le scuole secondarie di secondo grado nelle quali è impartito l'insegnamento della lingua tedesca possono chiedere di sostenere, in aggiunta alle prove di cui al comma 1, anche la prova di conoscenza della lingua tedesca.".
Art. 19
(Disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione. Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20)
1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), è inserito il seguente: "Limitatamente alle società esercenti impianti a fune, il predetto termine è fissato al 30 aprile di ciascun anno.".
Art. 20
(Disposizioni in materia contratti pubblici. Modificazioni alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3)
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è sostituito dal seguente:
"1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro, è sospeso, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l'obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i Comuni valdostani e le loro forme associative, dagli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).".
2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 3/2020, le parole: "dell'articolo 36, comma 2, lettere c) e cbis), del d.lgs. 50/2016" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120".
3. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 3/2020 è sostituito dal seguente:
"3. Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 75.000 euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA al fine di individuare i soggetti da valutare nell'ambito degli affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del d.l. 76/2020. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro.".
4. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 3/2020, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
5. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 3/2020 è sostituito dal seguente:
"2. Per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie di importo pari o superiore a 40.000 euro, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'articolo 38 del d.lgs. 50/2016, le forme associative dei Comuni valdostani possono avvalersi, fermo restando l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, della società INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, previa sottoscrizione di una convenzione redatta sulla base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.".
6. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 3/2020 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di assolvere agli obblighi informativi e di pubblicità di cui agli articoli 21, comma 7, e 29, comma 2, del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti accreditate presso la sezione regionale dell'osservatorio dei contratti pubblici si avvalgono del sistema informativo in uso presso la sezione regionale dell'osservatorio dei contratti pubblici, interconnesso tramite cooperazione applicativa con la rete del Servizio Contratti Pubblici (SCP), costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per unificare e centralizzare la pubblicazione dei bandi, degli avvisi, degli esiti di gara e dei relativi atti, nonché della programmazione triennale dei lavori pubblici e la programmazione biennale di servizi e forniture, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata, per quanto di competenza degli enti locali valdostani e delle loro forme associative, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.".
7. I commi 2 e 3 dell'articolo 16 della l.r. 3/2020 sono abrogati.
Art. 21
(Differimento di termini.
Modificazione alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5)
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: "dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022".
Art. 22
(Modificazioni alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8)
1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:
"Art. 19bis
(Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sanzioni in caso di ritardo)
1. Per gli enti locali valdostani, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), la trasmissione oltre i termini della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 determina l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 3, del d.l. 104/2020 e dall'articolo 1, comma 828, della l. 178/2020 e le relative riduzioni sono effettuate sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), spettanti a ciascun ente rispettivamente negli anni 2022 e 2023. In caso di incapienza dei trasferimenti, la Regione richiede all'ente locale il versamento diretto di quanto dovuto.
2. Le somme recuperate ai sensi di quanto previsto dal comma 1 sono redistribuite, per ciascuna annualità, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale, tra gli enti locali che hanno rispettato i termini previsti per la trasmissione della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla base dell'incidenza percentuale dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti nelle medesime annualità.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.".
2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 77 della l.r. 8/2020, le parole: "Per le finalità di cui al presente articolo, in relazione" sono sostituite dalle seguenti: "In relazione".
3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 77 della l.r. 8/2020, le parole: ", fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.
4. Dopo il comma 11 dell'articolo 78 della l.r. 8/2020, è inserito il seguente:
"11bis. L'eventuale mantenimento oltre il 30 aprile 2022 della diversa suddivisione interna o del diverso uso dei locali di cui al comma 3, lettera b), quando riguardi le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e gli agriturismi, è subordinato alla presentazione allo sportello unico competente per territorio della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). A seguito della presentazione della SCIA, le strutture regionali competenti procedono alla verifica e all'eventuale aggiornamento del livello di classificazione delle strutture ricettive interessate.".
Art. 23
(Disposizione in materia di personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12)
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), è inserito il seguente:
"9bis. Per la spesa relativa al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), resta fermo, anche per il 2021, quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014).".
Art. 24
(Disposizioni in materia di certificazione energetica Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14)
1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è inserito il seguente:
"Art. 11bis
(Disposizioni in materia di certificazione energetica. Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)
1. Per il solo periodo transitorio intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, il certificatore energetico che rilascia l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 39 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, della l.r. 13/2015, a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 62, comma 2, della l.r. 13/2015, al quarto attestato di prestazione energetica non corretto dal punto di vista sostanziale, il certificatore energetico è punito con la sanzione amministrativa di cui al medesimo articolo 62, comma 2, della l.r. 13/2015. Al primo gennaio 2022, il conteggio di tutti gli attestati di prestazione energetica non corretti dal punto di vista sostanziale e che non comportano l'applicazione della sanzione è azzerato.".
Art. 25
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 26
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.