Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio''
(BUR n. 77/2017)
Art. 1 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio''.
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: '', garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio''.
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e'' sono sostituite dalle seguenti: ''e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6;''.
3. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite''.
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti:
''4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini.
4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:
a) le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
e) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;
f) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;
g) i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);
h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.''.
5. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:
''a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;''.
6. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:
''b bis) l'indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;''.
7. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogata.
Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio''.
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''Le Province istituiscono'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Giunta regionale istituisce''.
2. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''le Province sono delegate'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Giunta regionale provvede''.
3. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''dalle Province'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Giunta regionale''.
4. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''dalle Province'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria''.
Art. 3 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio''.
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''Le Province istituiscono'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Giunta regionale istituisce''.
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''delle Province e, previo assenso, della Regione e'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province,''.
3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''dalle Province'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Giunta regionale''.
4. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''dalle Province'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria''.
Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio''.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''le Province sono delegate'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Giunta regionale provvede'' e le parole: ''dall'INFS'' sono sostituite dalle seguenti: ''dall'ISPRA''.
Art. 5 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio''.
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''Le Province istituiscono'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Giunta regionale istituisce''.
2. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''la Provincia, sentito l'INFS'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Giunta regionale, sentito l'ISPRA'' e le parole: ''dalla Provincia'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla stessa Giunta regionale''.
3. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''delle Province'' sono sostituite dalle seguenti: ''della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria,''.
Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio''.
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
''1. La Giunta regionale, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia.''.
2. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''dalla Provincia'' sono sostituite dalle seguenti: ''dalla Giunta regionale''.
3. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituita dalla seguente:
''d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione;''.
4. Al comma 14 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: ''Provincia'' è sostituita dalle seguenti: ''struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria''.
Art. 7 - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio''.
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''al Presidente della Provincia competente per territorio'' sono sostituite dalle seguenti: ''alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria'' e le parole: ''La Provincia'' sono sostituite dalle seguenti: ''La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria''.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: '', purché inclusi nel Veneto''.
Art. 8 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio''.
1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''su proposta delle Province interessate,'' sono soppresse e le parole: ''provvedono le Province'' sono sostitute dalle seguenti: ''provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria''.
2. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l'altro prevedere'' sono sostituite dalle seguenti: ''la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare''.
3. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: '', da parte della Giunta provinciale,'' sono soppresse.
4. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano'' sono sostituite dalle seguenti: ''La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre''.
5. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''della Provincia,'' sono soppresse.
6. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''della Provincia'' sono sostituite dalle seguenti: ''del territorio provinciale'' e le parole: ''di altre Province anche'' sono sostituite dalle seguenti '', anche''.
Art. 9 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio''.
1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
''1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.''.
2. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 9'' sono sostituite dalle seguenti: ''faunistico-venatorio regionale''.
3. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: ''Provincia'' è sostituita dalle seguenti: ''Giunta regionale'' e le parole '' con l'articolo 14'' sono sostituite ''col comma 4 dell'articolo 14''.
4. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: ''provinciale'' è sostituita dalle seguenti: ''faunistico-venatorio regionale''.
5. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: ''Provincia'' è sostituita dalle seguenti: ''struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria''.
6. Al comma 8 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: ''con le altre Province'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra le Province contermini''.
Art. 10 - Abrogazioni.
1. L'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'' è abrogato.
Art. 11 - Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ''Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'', può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 13 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.