(BUR n. 14/2018)
CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi
Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.
Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.
1. A far data dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio, la riduzione prevista dall'articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.
2. L'articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell'assegno di reversibilità.
Art. 3 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 ''Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali''.
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo le parole: ''a far parte del Consiglio regionale del Veneto'' sono inserite le seguenti parole '', o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale''.
CAPO II - Disposizioni finali
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI
TABELLA A DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2
RIDUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO
VITALIZIO DIRETTO MENSILE (PER SCAGLIONI), ALIQUOTA (PER SCAGLIONI), RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
fino a euro 2.000,00, 5,00%, 5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00, 8,00%, euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00, 10,00%, euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00
oltre euro 6.000,00, 15,00%, euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00
Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.