(BUR n. 31/2022) - Testo vigente''
Art. 1 - Sistema informativo lavoro e sociale (SILS).
1. La Regione del Veneto istituisce il Sistema informativo lavoro e sociale, di seguito SILS, quale estensione del Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV) di cui alla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ''Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro'' e successive modificazioni.
2. Il SILS è alimentato dai comuni singoli o associati negli Ambiti territoriali sociali o da altri operatori del privato sociale coinvolti nelle attività promosse dalla Regione o dai comuni e assicura la costruzione di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata, al monitoraggio e alla valutazione degli interventi, mediante la cooperazione applicativa con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni singoli o associati.
3. Il SILS può assolvere all'adempimento dei compiti di conferimento delle informazioni relative ai beneficiari delle misure regionali per il contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale e di eventuali ulteriori misure gestite dai servizi sociali, al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ''Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà'', istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. La Regione del Veneto e i comuni, singoli o associati negli Ambiti territoriali sociali, nonché gli altri operatori di cui al comma 2, nel rispetto delle autonome titolarità dei trattamenti di dati personali, comunicano i dati, conformemente alle finalità del SILS, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri. Veneto Lavoro, per conto della Regione del Veneto, assicura il supporto alla funzionalità del SILS e l'assistenza tecnica necessaria.
5. Le modalità attuative del SILS, gli accessi e le misure di sicurezza sono disciplinati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si provvede aumentando la dotazione della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , afferente alla Missione 15 ''Politiche per il lavoro e la formazione professionale'', Programma 1501 ''Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2022-2024; contestualmente è ridotto di pari importo il fondo di cui all' articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', Programma 03 ''Altri fondi'', Titolo 1 ''Spese correnti''.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ''Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione'' e successive modificazioni.