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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge Regionale Veneto 3 agosto 2021, n. 25
Istituzione della giornata regionale per i Colli Veneti
 
(BUR n. 105/2021)


Art. 1 - Finalità.
1. È istituita la Giornata Regionale per i Colli Veneti, da celebrare annualmente nella prima domenica di primavera di ogni anno, simbolo del risveglio della natura. La Giornata, con le iniziative che al suo ricorrere si svolgeranno, si prefigge la finalità di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che i Colli Veneti rappresentano.
2. La Regione Veneto, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, favorisce, in particolare:
a) le azioni tese alla tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturali, della dimensione economica, sociale ed istituzionale delle comunità di collina, secondo i principi di uno sviluppo etico, responsabile e sostenibile;
b) la divulgazione delle informazioni necessarie a promuovere il valore dell'ambiente collinare veneto come riserva preziosa di biodiversità di interesse generale;
c) la diffusione delle tradizioni culturali e dei saperi locali, per diffondere la conoscenza della cultura, del paesaggio, delle risorse della collina, dei prodotti del territorio, anche nella valorizzazione resa dalle eccellenze enogastronomiche locali;
d) le iniziative riconosciute di interesse regionale che i Comuni dell'ambito collinare interessato, in particolare in forma associata, anche avvalendosi di Pro Loco e/o associazioni locali riconosciute, intraprenderanno per promuovere le specificità della collina veneta e per favorirne lo sviluppo sostenibile;
e) l'istituzione di osservatori del paesaggio collinare.
3. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la promozione delle iniziative di cui alla presente legge.


Art. 2 - Iniziative di sensibilizzazione.
1. In occasione della Giornata Regionale per i Colli Veneti, la Regione promuove iniziative volte a valorizzare la collina veneta attraverso la conoscenza del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale, la diffusione delle culture e delle tradizioni tipiche, la promozione di uno sviluppo sostenibile nell'ambito della cooperazione tra comunità locali e tra aree urbane e aree collinari. A tal fine la Regione può pubblicare, su apposita sezione del proprio sito web istituzionale e con congruo preavviso, avvisi pubblici per la raccolta di progetti per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Regione si avvale e collabora con:
a) gli enti locali, le associazioni di categoria, le Pro Loco e le associazioni del territorio;
b) il Club Alpino Italiano Veneto con le rispettive sezioni e sottosezioni del territorio.
3. La Regione promuove, inoltre:
a) iniziative con l'Ufficio scolastico Regionale per il Veneto, al fine di intraprendere azioni destinate a raggiungere le fasce d'età più giovani;
b) attività di informazione sulla stampa locale e nazionale e sui principali strumenti di social media;
c) la produzione di mappe e di strumenti, anche digitali, per la visitazione dei territori collinari;
d) la valorizzazione dei sentieri, dei percorsi cicloturistici, delle ippovie e gli sport all'aria aperta, privilegiando quelli di minor impatto ambientale.


Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 ''Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali'', Programma 02 ''Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale'', Titolo 1 ''Spese correnti'', la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', Programma 03 ''Altri fondi'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2021-2023.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ''Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione'' e successive modificazioni.


Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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