(BUR n. 105/2021)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce l'eccezionale valore di storia, patrimonio ed attività culturali rappresentato dalla Fondazione Giorgio Cini (Fondazione), istituzione d'arte e cultura di livello internazionale il cui rapporto privilegiato con Venezia e la sua comunità è radicato nel tempo e produttivo di servizi culturali d'eccellenza offerti alle istituzioni, alla popolazione residente ed ai turisti.
2. Al fine di onorare il settantesimo anno dall'istituzione della Fondazione, ricorrente nel 2021, anno del milleseicentesimo anniversario dalla fondazione della Città di Venezia, la Regione del Veneto, ai sensi dell' articolo 8, comma 3 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ''Statuto del Veneto'' e coerentemente con gli articoli 3, comma 1, lettere b), e), f), g), m), n), o), v) e 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 , ''Legge per la cultura'', con le modalità di cui all'articolo 2 sostiene definite progettualità annuali della Fondazione aventi ad oggetto iniziative collegate direttamente o indirettamente a Venezia, per la valorizzazione della Città e della Laguna, del suo patrimonio culturale materiale, immateriale, naturalistico ed ambientale, preordinate al rilancio culturale ed al richiamo di turismo di qualità, sensibilizzazione e formazione del pubblico, anche nell'interazione con le istituzioni educative ed universitaria.
Art. 2 - Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Fondazione Giorgio Cini.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la Fondazione un accordo di collaborazione avente ad oggetto un programma annuale di attività riferite ad un progetto annualmente presentato dalla Fondazione e predisposto anche in collaborazione con altre istituzioni della cultura pubbliche e private operanti in Venezia.
2. Il programma annuale di cui al comma 1, coerente con le finalità proprie della Fondazione, è preordinato all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, anche includenti azioni di valorizzazione del patrimonio culturale di dotazione della Fondazione attraverso interventi conservativi ordinari.
3. Il programma annuale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.
4. La Giunta regionale sostiene la realizzazione del programma annuale di cui al comma 1 con un contributo non cumulabile con ulteriori contribuzioni regionali già riconosciute alla Fondazione per le stesse iniziative da altre leggi regionali.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 ''Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali'', Programma 02 ''Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale'', Titolo 1 ''Spese correnti'', la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'', Programma 03 ''Altri fondi'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2021-2023.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ''Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione'' e successive modificazioni.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.