(BUR n. 77/2017)
Art. 1 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 ''Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali''.
1. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 ''Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali'''', le parole: ''alle ore 22'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle ore 23''.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.