(BUR n. 14/2017)
Art. 1 - Modifica all'articolo 4, recante norme sull'iniziativa legislativa, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 ''Norme in materia di variazioni provinciali e comunali''.
1. All'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 ''Norme in materia di variazioni provinciali e comunali'', dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
''6 bis. Le iniziative legislative e le richieste afferenti variazioni di circoscrizioni comunali di cui al comma 1 e al comma 3 dell'articolo 3 , devono essere presentate alla regione entro e non oltre il termine del 30 giugno dell'anno precedente a quello di rinnovo per scadenza del mandato amministrativo dei comuni interessati.''.
Art. 2 - Modifica all'articolo 5, recante giudizio di meritevolezza, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 ''Norme in materia di variazioni provinciali e comunali'' e successive modifiche.
1. Al comma 3 bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 ''Norme in materia di variazioni provinciali e comunali'', le parole: ''di 90 giorni'' sono sostituite con le parole: ''di 30 giorni''.
Art. 3 - Modifica all'articolo 6, recante procedure per l'individuazione delle popolazioni interessate al referendum, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 ''Norme in materia di variazioni provinciali e comunali''.
1. All'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 ''Norme in materia di variazioni provinciali e comunali'', dopo il comma 5 bis è inserito il seguente comma:
''5 ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3, o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di scadenza naturale dell'amministrazione.''.