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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge Regionale Veneto 27 aprile 2021, n. 8
Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale.
 
(B.U. del 29 aprile 2021, n. 21)

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI STAMPA

Art. 1

(Disposizioni in materia di uffici stampa.

Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è sostituito dal seguente:

"1. I posti di Capo dell'Ufficio dei rapporti istituzionali, di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, di Capo dell'Osservatorio economico e sociale, di Capo della Protezione civile, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa e di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono incarichi dirigenziali fiduciari, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dalla presente legge per i restanti incarichi dirigenziali di pari livello, fatto salvo quanto specificamente previsto per tali due ultimi incarichi dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), e quanto specificamente previsto dalla presente legge per gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.".

2. L'articolo 15 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Funzioni e organizzazione degli Uffici stampa)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è indirizzata, in particolare:

a) alla cura dell'informazione giornalistica, compresa l'informazione di emergenza, verso i mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, strumenti multimediali e on line;

b) alla comunicazione interna ed esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti, attraverso ogni modalità tecnica e organizzativa;

c) alla diffusione delle informazioni sulle attività, sul funzionamento degli organi regionali e sui servizi pubblici;

d) alla promozione di conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) alla promozione dell'immagine dell'ente, anche conferendo conoscenza e visibilità ad eventi.

2. L'Ufficio stampa è costituito da addetti alle attività giornalistiche e di informazione, di seguito denominati addetti stampa, in possesso di laurea, o da collaboratori addetti stampa, in possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado. Il predetto personale deve essere iscritto negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), ed essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale.

3. Il personale di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, non può esercitare attività professionali, anche occasionali, nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salva autorizzazione dell'ente di appartenenza.".

3. Dopo l'articolo 15 della l.r. 22/2010, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

"Art. 15bis

(Capo Ufficio stampa e Vice Capo Ufficio stampa)

1. L'Ufficio stampa della Giunta regionale è diretto da un addetto responsabile, che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea e iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla l. 69/1963, assunti con contratto a tempo determinato e scelti tra personale dell'ente o tra personale esterno. Il responsabile dell'Ufficio stampa, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice di direzione politico-amministrativa dell'ente, cura i collegamenti con gli organi di informazione ed è responsabile di tutte le pubblicazioni editate dalla Regione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie e nei settori di interesse per l'ente; ai responsabili dell'Ufficio stampa competono, inoltre, le attribuzioni proprie dei dirigenti in relazione agli adempimenti amministrativi, organizzativi e contabili della struttura organizzativa alla quale sono preposti, cui è assegnato, per le attività di supporto, personale della dotazione organica dell'ente. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano a essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.

2. Il rapporto di lavoro del Capo e del Vice Capo Ufficio stampa è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata comunque non superiore a cinque anni, nel quale sono definiti la durata del rapporto, il trattamento economico, fondamentale e accessorio, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta.

3. Il trattamento economico del Capo e del Vice Capo Ufficio stampa è stabilito in misura non superiore al trattamento complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di secondo livello, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per incarichi aggiuntivi, diversificato, tra Capo e Vice Capo Ufficio stampa, in relazione alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità.".

4. Dopo l'articolo 15bis della l.r. 22/2010, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

"Art. 15ter

(Addetti stampa e collaboratori addetti stampa)

1. Nella Giunta regionale, oltre al Capo e al Vice Capo Ufficio Stampa, fa parte dell'Ufficio Stampa un numero di addetti stampa o collaboratori addetti stampa non superiore a tre.

2. Negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio stampa è costituito da un numero di addetti stampa o collaboratori addetti stampa non superiore a due.

3. Gli addetti stampa e i collaboratori addetti stampa di cui ai commi 1 e 2 sono scelti, mediante mobilità ai sensi dell'articolo 43, commi 2 e 4, rispettivamente tra il personale dell'ente interessato o di uno degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, di categoria D, in caso di addetti, o C2, in caso di collaboratori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, nonché di esperienza giornalistica almeno triennale, maturata nell'ultimo quinquennio, in un ufficio stampa dell'ente interessato o di uno degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, oppure mediante procedura selettiva pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi per un numero di addetti o collaboratori, con quest'ultima tipologia contrattuale, non superiore all'unità.

4. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti nella legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico degli addetti stampa e dei collaboratori addetti stampa si svolge nell'ambito di una specifica area di contrattazione, tenuto conto dei contratti di riferimento di categoria e con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.".

5. Dopo l'articolo 15ter della l.r. 22/2010, come introdotto dal comma 4, è inserito il seguente:

"Art. 15quater

(Trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza)

1. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, il Capo e il Vice Capo Ufficio stampa di cui all'articolo 15bis e gli addetti stampa e i collaboratori addetti stampa di cui all'articolo 15ter sono iscritti, per la durata del rapporto contrattuale, all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), secondo la normativa vigente.".

6. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 22/2010, è inserita la seguente:

"abis) area dei giornalisti, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale delle categorie addetto all'Ufficio stampa degli enti di cui all'articolo 1, comma 1;".

Art. 2

(Disposizioni in materia di Ufficio stampa del Consiglio regionale. Modificazioni alla legge regionale

28 febbraio 2011, n. 3)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), è sostituito dal seguente:

"3. L'Ufficio stampa del Consiglio regionale è diretto da un addetto responsabile che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea e iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione o di collaboratori addetti stampa non superiore a due.".

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 3/2011 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi al Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono conferiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio, sono revocabili in qualsiasi momento dall'Ufficio di presidenza e hanno durata comunque non superiore alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento. Per le modalità di reclutamento, gli ulteriori requisiti soggettivi e professionali del Capo e Vice Capo Ufficio stampa e degli addetti o collaboratori addetti all'Ufficio stampa del Consiglio regionale, il rapporto di lavoro, il trattamento economico, previdenziale e assistenziale, e lo stato giuridico, nonché per le competenze e le attribuzioni dell'Ufficio stampa, valgono le disposizioni applicabili ai dipendenti dell'Ufficio stampa della Giunta regionale.".

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Gli incarichi del personale degli Uffici stampa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza naturale o alla diversa scadenza già stabilita dalla legge o dal contratto. A tal fine, i contratti di lavoro di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 22/2010, in scadenza al 31 dicembre 2020 e già prorogati al 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2021.

2. Il Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all'articolo 48, comma 1, della l.r. 22/2010, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita direttiva al Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS) di cui all'articolo 53bis della l.r. 22/2010, per avviare la contrattazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

3. Per l'anno 2021, l'assunzione a tempo indeterminato di addetti stampa o collaboratori addetti stampa nell'Amministrazione regionale e negli enti locali, mediante mobilità ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della l.r. 22/2010 o procedura selettiva pubblica, è disposta anche in deroga ai limiti assunzionali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della l.r. 12/2020, previo aggiornamento del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, e, per l'Amministrazione regionale, nei limiti della dotazione organica complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 12/2020.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente capo è determinato in euro 60.000 per l'anno 2021 e in annui euro 120.000 a decorrere dall'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 60.000 per l'anno 2021 e, per euro 120.000, a decorrere dall'anno 2022.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 9.500 per l'anno 2021 e per euro 60.000 a decorrere dall'anno 2022;

b) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 50.500 per l'anno 2021 e per euro 60.000 a decorrere dall'anno 2022.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 5

(Modificazione alla l.r. 22/2010)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 22/2010 è sostituita dalla seguente:

"f) il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di due dipendenti appartenenti alle categorie, ivi collocati in assegnazione temporanea;".

Art. 6

(Modificazione alla l.r. 3/2011)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/2011 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di due dipendenti appartenenti alle categorie, ivi collocati in assegnazione temporanea.".

Art. 7

(Modificazione alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1)

1. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), le parole: "e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021".

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 7, della l.r. 1/2020, è differito al 31 dicembre 2021.

Art. 8

(Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: ", previste dal piano delle procedure concorsuali, selettive uniche e interne approvato dalla Giunta regionale," sono soppresse.

Art. 9

(Modificazioni alla l.r. 12/2020)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È parimenti escluso dal predetto ambito di applicazione il reclutamento da parte delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta del Responsabile per la transizione al digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).".

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, dopo le parole: "nel limite del 70 per cento", sono inserite le seguenti: "della media".

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, è inserito il seguente:

"8bis. Per le finalità di cui al comma 8, ogni Unité, per se stessa e per i propri Comuni, bandisce procedure selettive di Unité e approva le relative graduatorie uniche, valide per tutti i posti messi a concorso.".

4. Dopo il comma 8bis dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

"8ter. I candidati risultati vincitori hanno diritto, seguendo l'ordine di graduatoria, di scegliere l'ente e il posto presso il quale essere assunti. Entro il termine di validità della graduatoria, l'Unité che ha avviato la procedura selettiva può utilizzarla, a scorrimento, per la copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti nell'ambito degli organici dell'Unité stessa e dei Comuni ad essa appartenenti. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte dei vincitori e degli idonei ne determina la cancellazione dalla graduatoria. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte degli idonei non ne determina la cancellazione dalla graduatoria, salvo la perdita, dopo la seconda rinuncia, del diritto a essere chiamati per le assunzioni a tempo determinato.".

5. Dopo il comma 8ter dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, come introdotto dal comma 4, è inserito il seguente:

"8quater. Ogni Unité può utilizzare, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 1/2013, le graduatorie esitate dalle procedure selettive di cui al comma 8bis, bandite da altre Unités, per la copertura di posti a tempo indeterminato che si rendessero vacanti o disponibili nell'ambito degli organici dell'Unité stessa e dei Comuni ad essa appartenenti. Analoga facoltà è riconosciuta al Comune di Aosta e al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte di un idoneo non ne determina la cancellazione dalla graduatoria.".

6. Dopo il comma 8quater dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, come introdotto dal comma 5, è inserito il seguente:

"8quinquies.Le Unités, al fine di reclutare personale per se stesse e per i Comuni del loro ambito, possono altresì convenzionarsi per la gestione in forma associata di procedure selettive di Unités convenzionate, individuando l'Unité che assume la gestione dell'intera procedura concorsuale, fermo restando che ciascuna Unité approva e gestisce la graduatoria del proprio ambito. I candidati sono collocati esclusivamente nelle graduatorie delle Unités per le quali hanno fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Per la gestione delle graduatorie di ciascuna Unité si applica quanto previsto dal comma 8ter.".

7. Dopo il comma 8quinquies dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, come introdotto dal comma 6, è inserito il seguente:

"8sexies. Limitatamente all'anno 2021, la percentuale di posti per le procedure selettive interne di cui all'articolo 5bis, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è calcolata, con riferimento, rispettivamente e separatamente, alla Regione, al Comune di Aosta, a ciascuna Unité unitamente ai Comuni appartenenti all'Unité stessa e al complesso dei restanti enti del comparto unico regionale, sulla sommatoria dei posti risultanti dai piani dei fabbisogni per le nuove assunzioni dell'anno 2021 e con arrotondamento alla unità superiore.".

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 8bis, 8ter, 8quater e 8quinquies, della l.r. 12/2020, come introdotti dai commi 3, 4, 5 e 6, non si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

(Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14), è sostituito dal seguente:

"3. Sono parimenti prorogati, fino al trentesimo giorno successivo alla conclusione del procedimento di conferimento degli incarichi di segretario di ente locale di cui all'articolo 4, comma 4, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, gli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'articolo 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).".

Art. 11

(Utilizzo della graduatoria per il reclutamento di capi squadra del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzato l'utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 1/2020, per la successiva ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 5 del medesimo articolo anche per la copertura dei posti vacanti nel profilo di capo squadra del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, risultanti dal documento di programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2020.

Art. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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