(BUR n. 11/2018)
Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile
Art. 1 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 ''Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile''.
1. Alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 , dopo le parole: ''raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale'' inserire le seguenti: '', sulle sue infiltrazioni nei diversi settori delle attività economico-produttive, fra i quali il settore della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati,''.
Art. 2 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 ''Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile''.
1. All'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 , dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
''1 bis. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
1 ter. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
1 quater. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.''.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'' - Programma 11 ''Altri servizi generali'' - Titolo 1 ''Spese correnti'', che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 ''Fondi e accantonamenti'' - Programma 03 ''Altri fondi'' - Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.