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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge Regionale Veneto 25 maggio 2021, n. 12
Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del delta del Po e della Riviera del Brenta
 
(BUR n. 70/2021)


Art. 1 - Sviluppo economico e sociale dei Comuni dell'Area del Delta del Po.
1. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua i criteri e disciplina le modalità per la concessione di contributi ai Comuni di Rosolina, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po, Corbola e Ariano nel Polesine, costituenti il territorio dell'''Area del Contratto di Foce Delta del Po'', come definita nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne (SNAI) ed individuata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei rispettivi territori.
2. Le finalità previste dal comma 1, sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione dei Comuni indicati dal comma 1, in forma singola o associata, volti a conseguire un opportuno assetto istituzionale dell'Area del Delta del Po, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali, gli insediamenti produttivi e le realtà del terzo settore che operano per la promozione dell'agricoltura, della pesca, dell'ambiente, del paesaggio, del turismo della sicurezza e della cultura.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, è istituita la Conferenza dei Sindaci dell'Area del Delta del Po che esercita compiti di indirizzo e di promozione ed esprime apposito parere sugli interventi localizzati nel territorio di riferimento.


Art. 2 - Sviluppo economico e sociale dei Comuni del territorio della Riviera del Brenta.
1. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, individua i criteri e disciplina le modalità per la concessione di contributi ai Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Noventa Padovana, Pianiga, Strà e Vigonovo costituenti la Riviera del Brenta, per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei rispettivi territori.
2. Le finalità previste dal comma 1, sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione dei Comuni indicati dal comma 1, in forma singola o associata, volti a conseguire un opportuno assetto istituzionale della Riviera del Brenta, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali, gli insediamenti produttivi e le realtà del terzo settore che operano per la promozione del paesaggio, dell'ambiente, del turismo, della sicurezza e della cultura.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, è istituita la Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta, che esercita compiti di indirizzo e di promozione delle iniziative localizzate nell'area della Riviera del Brenta ed esprime apposito parere sugli interventi localizzati nel territorio di riferimento.


Art. 3 - Strumenti di raccordo preliminare.
1. Salvo quanto previsto dall' articolo 6bis, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 ''Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale'', la Giunta regionale individua e disciplina strumenti di raccordo preliminare tra i Presidenti delle Conferenze istituite con la presente legge, il Presidente della Conferenza dei Sindaci del litorale veneto prevista dall' articolo 85, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ''Collegato alla legge di stabilità regionale 2017'' ed il Presidente della Conferenza permanente dei Sindaci del Veneto orientale di cui all' articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .


Art. 4 - Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 ''Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali'', Programma 01 ''Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2021-2023, riducendo a tal fine l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 ''Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali'', Programma 01 ''Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali'', Titolo 1 ''Spese correnti'' del bilancio di previsione 2021-2023, riducendo a tal fine l'autorizzazione di spesa recata dall' articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .


Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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